Qual è la forma di tutela giuridica più idonea per proteggere il software?
Nel processo di innovazione di un’impresa e dei relativi asset IT aziendali, il software è diventato il vero protagonista, coinvolgendo tutti gli ambiti aziendali, dalla gestione delle policy e procedure aziendali, alla produzione e distribuzione di prodotti e servizi.
Nei precedenti contributi abbiamo voluto spiegarvi la necessità di formulare contratti ad hoc in riferimento alla fase dello sviluppo di un software e alla relativa commercializzazione.
In questa sede però spostiamo la nostra attenzione sul regime di tutela del software, al fine di poter capire ad esempio:
- come una software house possa mantenere il controllo su un suo programma informatico dopo la prima vendita, in cui si applica il principio di esaurimento del diritto di distribuzione (CGUE, sentenza 3 luglio 2012, causa C-128/11) ;
- a chi appartenga un software sviluppato da un professionista o da un dipendente;
- quale tutela si applica allo sviluppatore del programma informatico;
- a chi spetta il diritto di sfruttamento economico del software.
Cos’è un software?
Il software si costituisce in una sequenza di istruzioni informatiche secondo un ordine logico, scritte in un determinato linguaggio di programmazione, il “codice sorgente”, che rende il linguaggio comprensibile all’uomo e ne determina l’operatività.
Il codice sorgente per essere di fatto operativo e quindi intellegibile al computer deve essere decodificato tramite il “codice oggetto”.
Pertanto, il programmatore crea un software che una volta installato su un computer (hardware) sarà in grado di eseguire la funzione per il quale è stato progettato.
La tipicità del software, quale creazione intellettuale, permette di individuare:
- una parte descrittiva ossia la forma espressiva in cui il programma è stato scritto,
- e una parte tecnologica che si evince dalla struttura stessa del software, rinvenibile nelle sue caratteristiche strutturali e funzionali.
Tutela giuridica del software e proprietà intellettuale
Ebbene, data questa distintività, la tutela giuridica del programma informatico, quale bene immateriale, rientra nella protezione della proprietà intellettuale ma attraversa ancora oggi un dibattito dottrinale tra diritto d’autore e sistema brevettuale.
I due sistemi di tutela garantiscono, di fatto, la tutela delle creazioni intellettuali ma secondo differenti metodi di acquisizione dei diritti e strumenti di protezione da eventuali violazioni dei diritti stessi.
Diritto d’autore verso brevetto
Il diritto d’autore protegge la forma espressiva del software, ossia, come menzionato, la sua parte descrittiva, indipendentemente dal contenuto, e i diritti su di esso hanno origine dalla creazione dell’opera stessa.
Invece il brevetto di per sé potrebbe andare a proteggere la parte tecnologica del programma informatico, risolvendo un problema tecnico, al fine di trovare una sua applicazione industriale (ai sensi dell’art. 2585 c.c.).
I diritti esclusivi sul brevetto sorgono al momento della sua concessione da parte dell’ufficio competente.
Quindi, in riferimento alla tutela giuridica del software, è possibile parlare di un’applicazione congiunta tra il regime autoriale e regime brevettuale.
Certamente, la varietà di software sempre più sofisticati presenti sul mercato, unita al crescente sviluppo di App, fa sì che la scelta su quale possa essere il più idoneo sistema di tutela debba essere gestita e valutata caso per caso, in funzione anche di un’ulteriore forma di protezione vista nel segreto industriale.
Ma procediamo per gradi: in questa sede illustreremo nel dettaglio la tutela autoriale sul software, in quanto espressamente prevista nella normativa vigente, per poi proseguire, in un secondo contributo, a rispondere alla domanda se effettivamente si possa proteggere il software anche con il sistema brevettuale.
Tutela giuridica del software nel diritto d’autore
Nel nostro ordinamento il software, opera dell’ingegno di carattere creativo, è tutelato dalla Legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/1941) come un’opera letteraria, qualunque sia la forma espressiva (art.2 l.d.a), purché originale «quale risultato della creazione intellettuale dell’autore»(art.2,c.8, l.d.a.).
L’autore del programma informatico, ossia lo sviluppatore (o il team) che ha materialmente progettato e realizzato l’opera, ne acquisisce sin da subito i diritti morali e patrimoniali.
Diritti morali
Con i diritti morali (artt. 20 e ss. l.d.a.) si tutela la personalità dell’autore rispetto al processo creativo che ha portato alla realizzazione del programma informatico, di cui riconosciamo il diritto alla:
- paternità sull’opera, al fine di garantirne la personalità e soggettività, come ugualmente il diritto di disconoscerla;
- integrità dell’opera, ossia il diritto di opporsi a qualsiasi modifica o atto che possa alterare l’opera stessa, procurando gravi danni e un pregiudizio all’onore o reputazione dell’autore (art.20, l.d.a.);
- ritiro dell’opera dal commercio qualora ricorrano gravi ragioni morali.
Pertanto, trattandosi di diritti inalienabili e intrasmissibili, anche in caso di cessione dei diritti di utilizzazione economica del software, non potranno essere ceduti né trasferiti a terzi.
Diritti patrimoniali
I diritti patrimoniali (artt. 12-18 l.d.a.), sono diritti disponibili, quindi lo sviluppatore può disporre dei seguenti diritti esclusivi di utilizzazione economica del software, trasferendoli a terzi, a seguito di una negoziazione contrattuale, singolarmente o in toto, dietro il pagamento di un corrispettivo.
Diritto di:
- cessione,
- riproduzione,
- trascrizione,
- modificazione,
- esecuzione,
- distribuzione,
- traduzione.
Ogni specifica operazione però deve essere autorizzata dall’autore del programma informatico, a cui infatti spetta il diritto d’autore e quindi il diritto esclusivo di utilizzo (art.12 l.d.a.).
Programmatore professionista o dipendente: a chi appartiene il software?
Come richiamato nel nostro precedente articolo, in caso di commessa di un’impresa per la realizzazione del programma ad una professionista programmatore o software house, per stabilire a chi appartiene l’opera, sarà opportuno regolamentare il rapporto giuridico con un contratto di sviluppo del software.
Diversamente se il software è progettato e realizzato da un lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni (art.12-bis l.d.a.), il titolare del diritto esclusivo diventa il datore di lavoro.
Paternità del software: la data certa
La peculiarità del diritto d’autore, rispetto ai marchi e ai brevetti, è data dalla semplificazione della procedura che non prevede alcuna necessità di registrazione o deposito per acquisirne i diritti da parte del titolare.
È sufficiente che lo stesso:
- dimostri di essere effettivamente l’autore dell’opera;
- provi di essere stato il primo a realizzarla.
Pertanto, per avere prova di una data certa della paternità del software – ai fini di una maggiore tutela anche in caso di contenzioso per violazione del diritto d’autore – è possibile depositare il programma presso un ente che la certifica (come, ad esempio, il Pubblico Registro del software gestito dalla SIAE).
Con la domanda di pubblicazione, presso la SIAE, andrà presentato:
- un esemplare del software su supporto cd-rom o dvd non riscrivibili;
- una dichiarazione contenente il nome del software, dell’autore/i, del titolare dei diritti, ove diverso dall’autore, la data e il luogo di pubblicazione (prima installazione, prima cessione, etc.);
- la specifica descrizione del software, con indicazione di ogni suo elemento utile ai fini della sua identificazione.
All’esito, la SIAE consegna all’istante un attestato di registrazione del software.
In conclusione, per definire quale sia la migliore strategia di tutela per i programmi informatici che hai scelto per la tua impresa e le più opportune forme contrattuali da applicare, non esitare, contatta il nostro Studio.
Noi come Avvocati di impresa, esperti in materia di contrattualistica, proprietà intellettuale e diritto delle tecnologie, siamo a disposizione per colmare ogni tuo dubbio sulla scelta più giusta da prendere per tutelare i tuoi asset aziendali.
Nel prossimo articolo vedremo se e come il software può essere protetto dal brevetto.