Carrà Gaini

Scioglimento del contratto di agenzia: il diritto alle indennità

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Lo scioglimento del contratto di agenzia tra proponente e agente genera, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro, anche diversi effetti economici nei confronti di entrambe le parti, incluso il diritto per l’agente a ricevere specifiche indennità.

Cessazione contratto di agenzia: quali sono gli effetti economici?

Gli effetti economici generati dalla cessazione del rapporto di agenzia dipendono sia dalla disciplina applicata al contratto stesso, codice civile e contratto collettivo di riferimento (commercio, industria), che dai relativi termini di scadenza.

Tra gli effetti si include:

  • l’indennità di cessazione, la cui tipologia varia a seconda della durata del contratto e di altri fattori contrattuali;
  • il risarcimento dei danni, di cui l’agente ha diritto, a copertura delle perdite subite, in caso di cessazione unilaterale o ingiustificata del contratto da parte del proponente.

Nel precedente articolo, abbiamo approfondito cause e condizioni che comportano lo scioglimento del contratto di agenzia.

In questa sede invece vi spieghiamo quando e secondo quali modalità sono dovute le indennità tipiche della cessazione del rapporto di agenzia.

Per farlo dobbiamo tenere conto di alcuni criteri, come:

  • la durata del contratto di agenzia (tempo determinato o indeterminato);
  • il tipo di contratto (monomandato o plurimandato);
  • la normativa di riferimento applicata, che sia il codice civile (art.1751 c.c.) o questo integrato agli Accordi Economici Collettivi (AEC).

Che cosa spetta all’agente a cessazione del rapporto di agenzia?

Come già menzionato da precedenti nostri interventi, al termine di un rapporto di agenzia l’agente ha diritto alle provvigioni maturate, incluse quelle per così dire “residue”, ossia frutto di affari conclusi sì durante il contratto di agenzia, ma che maturano solo dopo lo scioglimento del rapporto.

Così come, al verificarsi di determinati presupposti e condizioni previsti dal codice civile e dalla contrattazione collettiva, l’agente ha diritto anche all’indennità di fine rapporto.

La disciplina dell’indennità di fine rapporto

Tale indennità ha l’obiettivo di compensare la perdita in termini di provvigioni, su futuri affari e acquisizione di clientela, subita dall’agente in seguito alla cessazione del contratto di agenzia.

L’agente ne ha diritto solo se si presentano determinate condizioni (comma 1 dell’art.1751 c.c.):

  • l’agente abbia procurato nuova clientela al proponente o ampliato il piano di affari sui clienti già acquisiti e da questi clienti il proponente continui a ricevere un vantaggio imprenditoriale. L’onere di provare il verificarsi di detti presupposti spetta all’agente.
  • il proponente garantisca l’applicazione del criterio di equità nel pagamento dell’indennità, considerando le provvigioni che l’agente va a perdere sugli affari dei clienti nuovi o fidelizzati.

Diversamente l’indennità non spetta all’agente (comma 2 dell’art.1751 cc.) nei seguenti casi.

1)    Recesso del proponente

Qualora sia il proponente a recedere dal contratto per inadempimenti imputabili all’agente, i quali assumono un livello di gravità tale da non consentire la prosecuzione del contratto, anche a titolo provvisorio.

2)    Recesso dell’agente

Se è l’agente stesso a decidere di recedere dal contratto, a prescindere dal contributo che lui stesso ha dato per lo sviluppo degli affari del proponente.

Invece il diritto all’indennità è mantenuto qualora il recesso sia giustificato da specifiche situazioni riconducibili al proponente oppure attribuibili all’agente: come nel caso di motivazioni legate all’età, alla malattia o infermità, per le quali di fatto è ragionevole che l’agente stesso non possa proseguire l’attività.

3)    Cessione del contratto di agenzia

Qualora l’agente, in accordo con il proponente, decida di cedere l’attività ad un soggetto terzo che quindi assume tutti i diritti e obblighi propri del contratto di agenzia ceduto, incluso il diritto di indennità.

Calcolo dell’indennità di fine rapporto

Come disciplinato dall’art.1751 del codice civile, l’indennità di fine rapporto è:

  • quantificata non tramite specifici criteri di calcolo ma in relazione ad un tetto massimo raggiungibile dell’importo;
  • volta a favorire il proponente, e quindi i suoi affari, nel periodo che segue alla cessazione del rapporto di agenzia, grazie al valido contributo dell’agente.

Diversamente, nei contratti collettivi sono differenti i presupposti e i criteri di calcolo delle indennità rispetto al codice civile, oltre a contenere disposizioni più dettagliate e vantaggiose per l’agente (come tali non derogabili se non solo con pattuizioni ancora più vantaggiose per l’agente).

Gli AEC, infatti, considerano trascurabili i possibili vantaggi derivanti proprio dall’attività promozionale dell’agente verso il proponente e dal relativo incremento di affari e fatturato.

Di conseguenza, in base agli AEC all’agente spetta l’indennità di fine rapporto resa secondo tre modalità: indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), indennità suppletiva di clientela (ISC) e indennità meritocratica.

Indennità di risoluzione del rapporto (FIRR)

Il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR) – o indennità di risoluzione del rapporto – è costituita dall’insieme dei contributi versati dal proponente in favore dell’agente, in corso di rapporto, e accantonati presso l’Enasarco.

Questa indennità è dovuta in qualsiasi caso, secondo il criterio di equità, a prescindere dal fatto che il proponente abbia ottenuto un vantaggio in termini di incremento di clientela e/o di fatturato, ad eccezione però di specifiche circostanze in cui l’agente abbia:

  • compiuto atti di concorrenza sleale;
  • violato il vincolo di esclusiva;
  • trattenuto illecitamente delle somme di denaro appartenenti al proponente.

Una volta che il proponente ha dato comunicazione dell’avvenuta cessazione del contratto di  agenzia, l’Enasarco ha l’onere di liquidare all’agente l’intera somma accantonata.

Qualora però il rapporto di agenzia si dovesse sciogliere per gravi inadempimenti contrattuali compiuti dall’agente, quest’ultimo perde il diritto all’indennità e quindi le somme già versate nel Fondo sono restituite al proponente.

Qualsiasi contributo maturato a cessazione del contratto, che non sia ancora stato accantonato presso l’Enasarco, sarà pagato dal proponente direttamente all’agente.

Criteri di calcolo del FIRR

L’importo dell’indennità FIRR dovuta, è conteggiato:

  • sulle provvigioni maturate e liquidate all’agente fino alla data di scioglimento del contratto (in riferimento all’anno solare) in applicazione di aliquote fisse;
  • in funzione della tipologia di contratto di agenzia (monomandatario o plurimandatario);
  • in base alla durata, in mesi, del contratto di agenzia.

Per monomandatario si calcola su una percentuale del:

  • 4% su provvigioni entro il limite di 12.400 euro/anno;
  • 2% sulla quota di provvigioni nel range tra 12.400,01 e 18.600 euro/anno;
  • 1% sulla quota di provvigioni oltre il limite di 18.600,01 euro/anno.

Per plurimandatario si calcola su una percentuale del:

  • 4% su provvigioni entro il limite di 6.200 euro/anno;
  • 2% sulla quota di provvigioni nel range tra 6.200,01 e 9.300 euro/anno;
  • 1% sulla quota di provvigioni oltre il limite di 9.300 euro/anno.

L’indennità suppletiva di clientela (ISC)

In aggiunta alla precedente, l’agente ha sempre diritto anche all’indennità suppletiva di clientela quale compenso dovuto dal proponente, anche in mancanza di eventuale incremento di clientela e fatturato, qualora:

  • sia il proponente a recedere dal contratto;
  • l’agente receda per circostanze ascrivibili al proponente o di sua iniziativa per, come già ricordato, età, malattia e infermità;
  • si sciolga il contratto per decisione dell’agente per aver maturato i requisiti INPS o Enasarco al pensionamento;
  • si riscontri il decesso dell’agente, per cui l’indennità passa agli eredi.

Diversamente la ISC non è dovuta se la cessazione del contratto è imputabile direttamente all’agente, che decide di recedere volontariamente, oppure qualora il proponente  receda  a causa di un grave inadempimento dell’agente.

Computo della ISC

È calcolata sulla quota di provvigioni maturate dall’agente durante il contratto, anche se non ancora liquidate, incluse le somme a titolo di premio, spese e rimborso.

Anche in questo caso il conteggio sarà variabile in base:

  • al valore percentuale applicabile sulle somme maturate (ad es. dal 3% fino al 4%);
  • all’anzianità di servizio del rapporto di agenzia (ad es. dai primi 3 anni fino a oltre il 6°anno).

È da intendersi che, anche se la somma della FIRR e della ISC supera il tetto massimo previsto dall’art.1751, c.3, c.c. («media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni»), le due indennità sono comunque dovute.

L’indennità meritocratica

Ha la funzione di ricompensare l’agente dell’attività di acquisizione di nuova clientela e/o incremento di affari su quella fidelizzata, da cui il proponente continua a ottenere un vantaggio anche in seguito alla cessazione del rapporto di agenzia.

Però al fine di ottenere l’indennità meritocratica, l’agente deve dimostrare che sia stato effettivamente il suo lavoro a contribuire all’incremento di clientela e/o fatturato a favore del proponente.

Di conseguenza per calcolare la percentuale di incremento dovrà confrontare il fatturato prodotto nella zona assegnata all’inizio del rapporto di agenzia e quello generato nella medesima zona al termine del mandato, in riferimento anche alla durata del contratto.

Come, ad esempio, in un contratto di durata sino a 12 mesi, con una percentuale dal 5% al 30% di incremento, spetterà una percentuale di indennità del 30%; o con contratto sino a 24 mesi su un incremento dal 30% al 60%, l’indennità sarà del 40%.

Di fatto l’indennità meritocratica ha un carattere integrativo rispetto alle precedenti, FIRR e ISC,  per cui sarà dovuta o meno in base alla somma del loro valore e in riferimento al tetto massimo previsto dall’art.1751 del codice civile.

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