La Riforma Cartabia ha apportato importanti modifiche in materia di famiglia e minori, anticipando al 1° marzo 2023 l’applicazione del nuovo rito su separazione, divorzio e affidamento dei figli.
Affrontiamo quotidianamente questioni inerenti ai conflitti tra coniugi, quando purtroppo la relazione è giunta al termine, e i lunghi tempi di risoluzione impattano profondamente sullo stato psicologico ed emotivo dei figli.
La Riforma potrebbe rappresentare uno “spiraglio” nel semplificare e ottimizzare i tempi del divorzio allo scopo di mettere “fine” in tempi brevi ad una relazione ormai chiusa.
Ma vediamo anzitutto cosa propone la Riforma Cartabia, focalizzando l’attenzione sul rito della separazione e del divorzio, prima e dopo la Riforma, per poi approfondire una delle altre novità: l’ascolto del minore.
Riforma sul diritto di famiglia (Riforma Cartabia)
La Riforma Cartabia (D. Lgs. n.149 del 10 ottobre 2022 – di seguito “Riforma”) cerca di attuare gli obiettivi stabiliti dalla Legge n. 206 del 26 novembre 2021, ossia razionalizzare e semplificare le procedure del processo civile, nel rispetto dei principi processuali.
La Riforma si occupa in particolare dei «procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie», in cui rientra di fatto il rito di separazione e divorzio.
Per meglio comprendere quale vantaggio apporterà la Riforma è opportuno fare un breve confronto sulla procedura attuale, decisamente più lunga, rispetto a quella che entrerà in vigore il 28 febbraio 2023.
Rito separazione e divorzio: prima della Riforma
L’istituto del divorzio “breve” è stato introdotto con legge n. 55/2015, di cui abbiamo parlato in un nostro precedente articolo. Il tempo tra separazione e divorzio veniva così ridotto dai noti tre anni a:
- 6 mesi in caso di separazione consensuale;
- 12 mesi in caso di separazione giudiziale.
Il procedimento per separazione giudiziale non si conclude in tempi brevi.
Si instaura con il deposito di un ricorso presso il tribunale competente da parte del coniuge interessato a procedere.
La prima fase del procedimento prevede l’emissione di una sentenza provvisoria di separazione giudiziale davanti al Presidente del Tribunale (previo tentativo di conciliazione tra le parti).
Segue la fase istruttoria e la conclusione del processo con l’emissione della sentenza definitiva.
Decorsi 12 mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale (nell’ambito del procedimento per separazione giudiziale), il coniuge potrà procedere con il divorzio, con ulteriori tempi di attesa (almeno due/tre anni).
Con la Riforma Cartabia cambiano decisamente i tempi per giungere allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio: l’intero procedimento potrà infatti durare tra gli 8 e i 12 mesi.
Rito di separazione e divorzio: dopo la Riforma
La nuova procedura permette ai coniugi di ottenere la separazione e il conseguente divorzio attraverso il c.d. rito unico, ossia la possibilità di presentare entrambe le domande – separazione e divorzio – nello stesso procedimento.
Unitamente al ricorso, l’avvocato dovrà depositare la documentazione necessaria attestante la situazione patrimoniale e reddituale del proprio assistito, con riferimento agli ultimi tre anni.
Il giudice provvederà a convocare l’udienza di separazione entro tre mesi dal deposito dell’atto.
Se ci sono le condizioni, già in questa prima udienza si potrà giungere ad una contestuale sentenza di separazione e di divorzio.
La Riforma si propone di ottenere anche una maggiore tutela dei figli minori della coppia che vuole separarsi, tramite la presentazione di un “piano genitoriale” e la possibilità di ascoltare il minore in fase giudiziale.
Tutela dei minori: piano genitoriale e ascolto
Tra i documenti da presentare ai fini della separazione e divorzio, occorrerà includere anche il “piano genitoriale”, ossia un documento in cui indicare le attività che i figli svolgono quotidianamente (scolastiche ed extrascolastiche) per una migliore gestione del relativo affidamento e tutela del minore.
In questo modo i genitori che si separano saranno vincolati all’adempimento del piano genitoriale sottoscritto e qualora uno di loro non lo rispetti potrà essere sanzionato.
Inoltre, nel nuovo procedimento si prevede la possibilità di ascolto dei minori, che abbiano compiuto «gli anni dodici o anche di età inferiore, ove capaci di discernimento».
Questo avviene in un ambiente protetto per il minore e a discrezione del giudice, che può non procedere all’ascolto se ritiene che non ci siano le condizioni fisiche o psicologiche per farlo, o lo reputi non necessario ai fini della decisione finale.
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