Attenzione quando andate a fare la spesa: se il pavimento è scivoloso a causa della pioggia, prendetevela con il titolare del supermercato che non si è attivato per evitare danni a terzi e non con voi stessi. Di chi è la responsabilità?
Tale circostanza rientra infatti nell’ambito di applicazione dell’art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità dell’ente per le cose in custodia. Trattasi di una responsabilità di carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass. civ., 28/06/2012, n. 10860). Ne deriva, pertanto, l’affermazione del diritto del danneggiato a veder risarcito il danno patrimoniale.
Particolarmente copiosa è la giurisprudenza in materia di caduta sul pavimento: si è affermata la responsabilità nei confronti di un supermercato per i danni riportati da un cliente scivolato a causa del versamento di liquidi dei quali non era stata disposta la rimozione (Cass. civ., 15/11/1996, n. 10015), oppure a causa della presenza di chicchi d’uva schiacciati sul pavimento (Trib. Reggio Emilia Sez. II, Sent., 12/03/2014), oppure semplicemente a causa della pioggia (Trib. Brindisi, 23/05/2014, n. 900).
Necessaria risulta solo la sussistenza di un rapporto di causalità tra la cosa e l’evento di danno, nel senso che la caduta deve essere logicamente riconducibile fra le conseguenze adeguate alla situazione della cosa, nell’ambito di una normale utilizzazione della stessa.
Insomma se qualcuno scivola o inciampa in casa altrui può chiedere un equo risarcimento o ristoro dei danni riportati, se effettivi, ovvio.