È noto che il divorzio mette fine al vincolo matrimoniale e scioglie i suoi effetti civili, ma non del tutto.
Le fine dell’amore infatti non equivale a definitiva interruzione dei rapporti, soprattutto patrimoniali, tra gli ex coniugi, che spesso sopravvivono alla rottura del matrimonio perché ancora legati dall’assegno divorzile.
Nei tribunali prevale l’assioma che impone di far mantenere all’altro ex coniuge un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, come avvalorato dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 1990.
E ciò nonostante fosse evidente – quantomeno a parere di chi scrive – che quel tenore di vita, garantito in costanza dell’unione matrimoniale, non potesse essere garantito una volta venuto meno il legame sentimentale posto alla base del matrimonio, poiché le strade si dividono, l’amore finisce ma la vita prosegue, anzi ricomincia, senza che necessariamente i “singoli” debbano essere tenuti a continuare sotto il profilo patrimoniale, spesso sine die, quel rapporto ormai esaurito.
Il matrimonio, così, di fatto sopravvive nella sua residua svilente accezione di mero rapporto di credito-debito, che, come tale, spesso anche impedisce a uno o ad entrambi gli ex coniugi di rifarsi una vita.
Ma qualcosa è cambiato.
La prima sezione della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 10 maggio 2017, n. 11504, ha da ultimo espresso principi di diritto che potrebbero, ove consolidati, definitivamente modificare il precedente tracciato delineato dalla legge e dalla giurisprudenza.
La Cassazione, a distanza di 27 anni dall’orientamento espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 11490/1990, tenta di slegare l’accertamento del diritto a percepire l’assegno divorzile dalla mera comparazione con il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, prediligendo invece una verifica sull’inadeguatezza dei mezzi di sostentamento e sull’incapacità effettiva a procurarseli.
La pronuncia in esame evidenzia come il precedente parametro del tenore di vita matrimoniale contrasti radicalmente con la natura stessa del divorzio e con i suoi effetti giuridici. In sostanza, se tutto finisce con il divorzio, l’automatismo dell’assegno divorzile costituisce un’ultrattività illegittima del vincolo matrimoniale, un’indebita locupletazione fondata esclusivamente sulla mera preesistenza di un rapporto ormai estinto.
Ai fini dell’accertamento del diritto all’assegno divorzile, nel decostruire il concetto del necessario riequilibrio delle condizioni economiche che esistevano in costanza di matrimonio, la Cassazione osserva come debba considerarsi che, a seguito dell’estinzione del rapporto, i coniugi diventano due persone “singole” anche sul piano economico-patrimoniale. La sentenza in esame re-interpreta dalla legge un implicito “principio di autoresponsabilità” economica degli ex coniugi dopo la pronuncia di divorzio. E ciò perché i tempi sono cambiati, e così il costume sociale e la legge, tant’è che oggi è possibile divorziare con una mera dichiarazione all’ufficiale di stato civile (ex art. 12 D.L. 12/09/20154, n. 132 e ss. mm.).
Tale mutamento sociale e legislativo – che impone di uniformare quei principi, non più attuali, dettati in materia divorzile – è stato già coerentemente colto da recenti pronunce della Cassazione del 2015 e 2016, che disponevano la perdita del diritto all’assegno divorzile in caso di costituzione di nuova famiglia, anche di fatto, da parte dell’ex coniuge percipiente.
La Cassazione, quindi, evidenzia come la sopravvivenza degli effetti economico-patrimoniali del matrimonio sia di ostacolo alla formazione di una nuova famiglia, in violazione di diritti fondamentali riconosciuti anche dalla CEDU (art. 12) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 9) e ritiene che non sia configurabile, per l’effetto, “un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale”, salvando tuttavia la (sola) funzione assistenziale dell’assegno divorzile.
Il giudice del divorzio, pertanto, dovrà attenersi al principio di autoresponsabilità, quale capacità dell’ex coniuge di procurarsi redditi adeguati, equivalente ad autosufficienza economica, principio già vigente nel contesto giuridico europeo.
Per accertare tale indipendenza economica, ancorché potenziale, la Cassazione offre una serie di indici da verificare sulla persona del soggetto che richiede l’assegno, ovvero:
1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, considerati però tutti gli oneri conseguenti ed il costo della vita nell’area geografica di residenza;
3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro, in relazione alla salute, l’età, il sesso ed il mercato del lavoro;
4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Secondo i superiori indici, il soggetto richiedente dovrà allegare in giudizio, in maniera “tempestiva, rituale e pertinente”, di non avere i mezzi adeguati e di non poterseli procurare per ragioni effettive, senza più alcuna possibilità di richiamare il tenore di vita goduto durante il matrimonio.
In conclusione, l’evolversi del costume sociale e della legislazione in materia di famiglia pare stia sgretolando i risalenti principi da anni richiamati dalla giurisprudenza – in parte vincolata ad interpretare norme di legge ancora vigenti ma nella sostanza non più attuali – facendo anche leva su una recente pronuncia della Corte Costituzionale, che nel 2015 aveva osservato come il criterio del tenore di vita matrimoniale rilevasse ai fini della determinazione della misura massima dell’assegno, ma che necessitasse di bilanciamento, caso per caso, con tutti gli altri criteri previsti dall’art. 5 della legge sul divorzio (risalente come noto al 1970).
Vedremo se, alla luce della pronuncia in esame, vi sarà una corsa alla revisione delle condizioni di divorzio e dunque se questo nuovo orientamento potrà radicarsi agevolmente nei tribunali, sino ad imporre una modifica legislativa.