È perseguibile per sempre il mancato pagamento della tassa automobilistica? In realtà allo scadere del terzo anno il bollo cade in prescrizione. Vediamo come.
Il costo del bollo auto è calcolato annualmente e dipende da molteplici fattori: potenza in kW, anzianità del veicolo, impatto ambientale.
La scadenza del pagamento dipende dalla regione di appartenenza (oltre che dalla data di immatricolazione del veicolo) e il rinnovo del bollo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di scadenza riportata sul tagliando.
Con la prescrizione, l’ordinamento giuridico disciplina l’estinzione dei diritti nel caso in cui il titolare non li eserciti entro i termini stabiliti dalla legge (Codice Civile all’art. 2934 e segg). Per quanto riguarda le tasse automobilistiche non corrisposte, il termine entro il quale cade in prescrizione il diritto al recupero delle stesse, è il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento.
In riferimento al tema specifico del bollo auto: “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”; e ancora, “nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. (cfr art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall’art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86) Pertanto, sia per l’attività di accertamento che per quella di riscossione, il diritto di recupero della tassa di possesso è sempre pari a 3 anni.
Ciò significa che è necessario conservare le ricevute di pagamento del bollo auto per almeno per 36 mesi, in modo da poterle esibire in caso di contestazione.
Un esempio pratico: per un bollo auto in scadenza a dicembre 2013, da pagare cioè entro gennaio 2014, il termine di tre anni inizierà a decorrere dal 1° gennaio 2015 (anno successivo a quello in cui deve essere effettuato il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2017, allo scadere del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Quindi, se l’Ente preposto alla riscossione consegna la richiesta all’Ufficio Postale oltre il 31/12/2017, il bollo è da ritenersi prescritto, perché dal 2018 l’imposta non è più dovuta.
Tuttavia, se nel triennio 2015 – 2017 l’amministrazione finanziaria inviasse un avviso di accertamento o una cartella esattoriale, cioè un atto interruttivo della prescrizione, i termini dovrebbero essere ricalcolati da principio: 3 anni esatti dalla data di notifica del sollecito. Equitalia, però, è tenuta a notificare la cartella esattoriale entro due anni dal conferimento dell’incarico da parte dell’ente titolare (data verificabile sulla cartella esattoriale stessa): in questo caso, se la notifica non si riceve entro tale biennio, si ha la decadenza dal diritto di riscossione anche se il triennio necessario per la prescrizione non si è concluso.