Carrà Gaini

Le principali clausole del contratto di rete

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Il contratto di rete è un’efficace e flessibile strumento di cooperazione tra imprese che va pensato e costruito definendo specifiche regole e clausole.

Abbiamo già pubblicato nostri interventi su questo stimolante contratto e approfondito i rispettivi modelli contrattuali. L’interesse che abbiamo colto è ora di stimolo per svelare qualche strumento dalla cassetta degli attrezzi utile a costruire il contratto.

Clausole contrattuali

L’iter contrattuale prevede un’analisi preliminare di presupposti, opportunità, obiettivi dei partecipanti e della Rete, per poi procedere all’effettiva predisposizione del relativo contratto.

Per essere efficace il contratto deve contenere, oltre ai suoi elementi essenziali, le caratteristiche clausole, tra le quali ricordiamo:

  • modalità di adesione;
  • diritti e obblighi dei partecipanti;
  • durata e recesso del contratto;
  • definizione e gestione dell’eventuale fondo comune patrimoniale,

da cui partiamo, offrendo di seguito una breve panoramica e un qualche spunto.

Modalità di adesione alla Rete

Il contratto può prevedere peculiari requisiti di accesso alla Rete anche dopo la sua costituzione.

In tal senso quindi si possono individuare specifici criteri di ammissione alla Rete, tra i quali la richiesta che ogni imprenditore, che aspiri a farvi parte, debba:

  • esercitare un’attività d’impresa in una determinata forma giuridica;
  • possedere idonee caratteristiche dimensionali e tecniche o di prodotto;
  • produrre i necessari documenti per la richiesta di adesione.

A conclusione del procedimento, ai fini della sua validità, è necessario formalizzare l’aggiornamento del contratto con i nuovi partecipanti, tramite il relativo deposito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, e connessi adempimenti pubblicitari al Registro delle imprese.

Regole e compiti dei partecipanti

Un ulteriore contenuto del contratto è rappresentato certamente dai diritti e obblighi dei partecipanti.

DIRITTI
partecipazione alle decisioni
nomina come esecutore del contratto
accesso ai risultati dell’attività di Rete
diritto al rendiconto dell’attività di Rete
diritto di recesso
OBBLIGHI
conferimenti e contributi
partecipazione alle spese per funzionamento della Rete
partecipazione alle attività gestite dalla Rete
contribuzione per l’andamento del fondo comune
definizione linee comuni di comportamento
modalità e tempistiche di gestione e conseguimento degli obiettivi
adozione criteri di valutazione costi
uso del marchio di Rete nella pubblicità per commercializzazione prodotti/servizi
non adesione ad altri contratti di rete
non diffusione a terzi di informazioni riservate proprie della Rete
messa a disposizione di risorse umane, finanziarie e logistiche

Di fatto, in mancanza di una normativa specifica che definisca regole e compiti dei partecipanti alla Rete, è però indispensabile indicare sin da subito, nel dettaglio del contratto, tutti i diritti e gli obblighi necessari ed essere pronti ad intervenire per eventuali adeguamenti successivi.

In via più generica, ma pur sempre da considerare, facciamo cenno e memoria alle clausole di riservatezza e di non reciproca concorrenza.

Durata e recesso dal contratto di rete

Anche in questa clausola la normativa non prevede disposizioni che fissano la durata del contratto di rete e le indicazioni in caso di uscita di un aderente dallo stesso, ma si stabiliscono comunque i termini e le modalità di recesso in analogia alla disciplina sui contratti.

Durata

In virtù della funzione programmatica della Rete, è necessario che la durata del relativo contratto risponda al raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma, ma in qualsiasi caso è utile che non sia troppo breve (almeno 5 anni). Ad ogni modo, è possibile il tacito rinnovo.

Con riferimento alle attività e obiettivi disposti nel contratto di rete, un’impresa aderente può però decidere di uscire dal contratto o può anche essere esclusa dagli altri partecipanti.

Clausole di recesso o esclusione

Pertanto, per non pregiudicare la stabilità della Rete, diventa essenziale che il contratto di rete preveda clausole esplicative sulle modalità di recesso anticipato o dei casi di esclusione, così come gli eventuali obblighi di preavviso o motivazioni di recesso.

Recesso

Il recesso implica di fatto lo scioglimento di un vincolo contrattuale ma solo dell’impresa aderente che decide di esercitarlo.

Le clausole contrattuali facoltative di recesso devono essere disciplinate chiaramente nel contratto, per definire bene quali siano:

  • i termini e modalità di esercizio del diritto di recesso;
  • i casi legittimati ad acconsentire il recesso;
  • gli effetti sul fondo patrimoniale e sugli obblighi assunti in virtù del contratto.

Quindi l’uscita dal contratto può avvenire con:

1.     Recesso per giusta causa

Si esercita qualora un aderente alla Rete perda determinati requisiti per:

  • inadempimento degli obblighi assunti da contratto;
  • fatti o comportamenti che possano violare la compagine della Rete;
  • modifiche societarie rilevanti dei partecipanti che possano influenzare negativamente l’equilibrio sociale ed economico della Rete.
2.     Recesso ad nutum

Le parti possono decidere in qualsiasi momento, a propria discrezione e unilateralmente, di recedere anticipatamente dal contratto senza dare spiegazioni.

Il suo esercizio però è soggetto al rispetto dei principi di correttezza e buona fede tipici di un contratto, la violazione dei quali può eccedere in un abuso del diritto.

Esclusione

Infine, in relazione alle cause di scioglimento del contratto, sempre nei limiti di un singolo partecipante, nulla impedisce che si possano adottare le clausole di esclusione dal contratto, che rispondano ad una appropriata disciplina in ordine:

  • ai presupposti di esclusione
  • al procedimento
  • agli effetti,

applicando la normativa del codice civile in materia.

Un recesso o esclusione però può avere effetti patrimoniali ed economici sulla Rete, per cui in tale contesto è applicabile l’art.1459 c.c., secondo cui «la mancata (o inesatta) esecuzione della prestazione da parte di uno dei contraenti, non comporta l’estinzione del contratto».

Infatti, qualora si riscontri un inadempimento delle obbligazioni previste da contratto, da parte di un’impresa partecipante, le altre imprese hanno la facoltà di richiedere la sua esclusione e quindi la risoluzione contrattuale, limitatamente allo stesso, con salvezza o continuità della Rete.

Qualora invece tale inadempienza gravi sulla complessiva economia della Rete, la risoluzione potrà coinvolgere l’intero contratto, con conseguente scioglimento di tutte le imprese aderenti.

Allo stesso modo, in caso di “impossibilità sopravvenuta” di una prestazione (art.1466 c.c.), a seconda del livello di gravità e essenzialità sul negozio contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto limitatamente alla sola impresa attrice della mancata prestazione  o dell’intero contratto.

Il fondo patrimoniale comune

Infine, in attuazione del programma di rete e perseguimento degli obiettivi strategici, le parti del contratto possono istituire un fondo patrimoniale comune (obbligatorio nel modello rete-soggetto), prevedendo:

  • i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e contributi successivi;
  • le modalità di gestione, anche degli investimenti.

Vi abbiamo presentato sin qui alcuni degli essenziali elementi da non dimenticare per la costruzione di un contratto di rete.

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