Carrà Gaini

La sorte dell’azienda alla cessazione del contratto: la retrocessione

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Nel nostro viaggio attraverso le operazioni straordinarie, siamo arrivati al giro di boa con il peculiare momento della retrocessione dell’azienda.

Lungo la rotta di andata dell’azienda (dal proprietario all’affittuario, che ne continua l’attività di impresa), abbiamo:

Proseguendo l’analisi nell’alveo dell’ordinaria esecuzione del contratto di affitto di azienda (di seguito Contratto), non resta che affrontare il viaggio di ritorno: dal conduttore al proprietario, in conseguenza della cessazione del Contratto.

Sperimenteremo così la tenuta delle clausole accennate nella costruzione del contratto, non solo durante la gestione d’azienda affittata, ma anche al momento della retrocessione.

COS’E’ LA RETROCESSIONE DELL AZIENDA?

La retrocessione dell’azienda è il suo ritorno, dall’affittuario al proprietario, quale conseguenza della cessazione del Contratto, che – come ogni contratto – può avvenire per:

  • scadenza del termine;
  • consensuale volontà delle parti;
  • morte dell’affittuario o del concedente;
  • il verificarsi dell’evento dedotto in condizione risolutiva;
  • nonché per risoluzione o recesso (fattispecie quest’ultime che vedremo dettagliatamente nel prossimo articolo, sulla cessazione anticipata del Contratto). 

Al verificarsi di una delle cause di cessazione del Contratto, l’affittuario deve immediatamente riconsegnare l’azienda al proprietario.

La mancata o ritardata consegna è fonte di risarcimento degli eventuali danni (che potrebbero essere quantificati in via anticipata attraverso la clausola penale, come visto nel terzo capitolo).

Dunque, alla cessazione del contratto, l’azienda deve essere restituita alla proprietà.

Viene appunto retrocessa

(da qui la c.d. retrocessione)

L’affittante riacquista così il godimento e la disponibilità dell’azienda.

LE CONSEGUENZE DELLA RETROCESSIONE DELL’AZIENDA

In occasione della redazione del Contratto, è opportuno prevedere altresì la procedura di compensazione delle consistenze (ovvero la rinuncia), in modo da creare automatismi tali da non generare in seguito contraddizioni o, addirittura, controversie.

Viceversa, la legge disciplina le conseguenze più immediate, che si riverberano:

  1. sul valore;
  2. sui contratti in essere (art. 2558 c.c.);
  3. sui debiti e crediti esistenti al momento della retrocessione dell’azienda;
  4. sui rapporti di lavoro;
  5. sulla concorrenza.

1)  SUL VALORE DELL’AZIENDA

Le parti devono procedere con una compensazione tra le consistenze di inventario alla data del Contratto e quelle alla sua cessazione, da regolarsi in denaro sulla base dei valori correnti (artt. 2561 e 2562 c.c.).

Infatti, i beni immessi nell’azienda da parte dell’affittuario vengono acquisiti dal proprietario, che dovrà liquidare al primo l’incremento della valorizzazione degli assets.

2)  SUI CONTRATTI IN ESSERE

Quando l’azienda viene concessa in affitto, vige il principio della continuità dei contratti in capo al conduttore, per garantire nel passaggio la posizione dei terzi “ceduti” (art. 2558 c.c.).

Il principio non trova invece immediata applicazione in sede di retro-cessione.

Qualora il locatore-proprietario dell’azienda ne riacquisti il godimento per cause o fatti non previsti dal Contratto, non è configurabile la successione ai sensi dell’art. 2558 c.c. nei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive ancora pendenti conclusi dall’affittuario (Cass. 23.09.2015, n. 18805).

La continuità dei contratti sopravvive viceversa nel caso in cui “il rapporto si sciolga per cause negozialmente contemplate”.

3)  SUI DEBITI E CREDITI IN FASE DI RETROCESSIONE DELL’AZIENDA

In punto di cessione dell’azienda, l’art. 2560 c.c. prevede che l’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta (che siano anteriori al trasferimento), se non risulta che i creditori vi abbiano consentito.

Al secondo comma, il medesimo articolo, specifica inoltre che nel trasferimento di un’azienda commerciale anche l’acquirente dell’azienda risponde dei predetti debiti, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Questa norma si applica anche in caso di retrocessione dell’azienda?

NO

La giurisprudenza ha escluso la solidarietà del proprietario per i debiti dell’affittuario, facendo leva sulla lettera dell’art. 2560 del codice civile che, in effetti, si riferisce solo all’alienazione dell’azienda.

E ciò in quanto il legislatore non l’ha espressamente stabilito, come ha invece fatto per l’ipotesi di prosecuzione dei contratti prevista dall’art. 2558 c.c.

Peraltro, una diversa e più ampia interpretazione dell’art. 2560 del codice civile significherebbe compromettere l’utilizzo del contratto di affitto d’azienda: l’affittante, privo di significativi poteri di controllo, risponderebbe dei debiti maturati dall’affittuario in pendenza dell’affitto.

4)  SUI RAPPORTI DI LAVORO

Le conseguenze sui rapporti di lavoro sono già state trattate nel capitolo specifico.

Per sintesi, si richiama qui l’art. 2112 c.c., che disciplina la solidarietà e la successione automatica del proprietario dell’azienda rispetto all’affittuario.

La norma citata si applica anche con riferimento ai nuovi lavoratori subordinati assunti in corso di Contratto dall’affittuario e non già trasferiti in occasione dell’inizio dell’affitto.

L’incidenza dei nuovi rapporti di lavoro, laddove disciplinato in Contratto, può essere oggetto di valutazione e compensazione, nel rispetto di quanto al precedente punto 1).

5)  DIVIETO DI CONCORRENZA DELL’AFFITTUARIO

Con la cessazione del Contratto ed a seguito della retrocessione dell’azienda al proprietario, l’affittuario è chiamato al rispetto del divieto di non concorrenza di durata quinquennale.

Le preclusioni dell’art. 2557 c.c., relative appunto al divieto di concorrenza in caso di trasferimento di azienda, esprimono un principio di carattere generale, applicabile pertanto anche al rapporto di affitto.

Le parti, tuttavia, hanno facoltà di intervenire su tale aspetto, limitando:

  • la durata;
  • o l’estensione dell’obbligo di non concorrenza.

Ancora, dunque, ritorna l’importanza della fase di trattativa e di redazione delle clausole contrattuali.

Infatti, la disciplina e la previsione contrattuale, certo fondamentale per la fase di esecuzione del Contratto, è decisiva anche per la sua cessazione, per il coordinamento delle obbligazioni finali delle parti e, dunque per la conservazione della continuità aziendale.

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