Con quali strumenti l’imprenditore/fondatore di azienda può pianificare il passaggio generazionale in tempo utile? Testamento, donazione o patto di famiglia?
La modifica introdotta con la Legge di Bilancio 2024 che abbiamo commentato nei nostri precedenti post, mettendo le basi della nuova disciplina sulla donazione, ci permette di soffermarci sui possibili effetti in sede di passaggio generazionale dell’azienda.
Del passaggio generazionale abbiamo parlato in un precedente contributo focalizzando l’attenzione sulla necessità di definire i ruoli e gli obiettivi dell’impresa, rispetto ai valori familiari e aziendali, al fine di garantire una continuità aziendale.
Infatti, il titolare/fondatore dell’azienda, anche familiare, in base alle sue possibilità e agli obiettivi prefissati, può deciderne l’affitto o la vendita.
Oppure se il suo proposito sarà quello di conservare intatto l’assetto aziendale, anche dopo la sua morte, può stabilire di cederla per donazione o, qualora intenda mantenerlo all’interno della famiglia, può utilizzare lo strumento del patto di famiglia.
Modalità di trasmissione dell’eredità
L’eredità viene trasmessa per testamento o per legge a garanzia della tutela del patrimonio e degli eredi.
Pertanto, l’imprenditore può decidere ancora in vita, di sua volontà, di distribuire il patrimonio agli eredi tramite l’istituto del testamento (successione testamentaria), ma qualora lo stesso venga a mancare senza alcuna disposizione testamentaria si procede alla successione legittima.
Quest’ultima prevede per legge l’individuazione degli eredi più stretti – “legittimari” (coniuge, figli, genitori) – del defunto (de cuius) che hanno diritto alla cosiddetta «quota di legittima» sul patrimonio del de cuius.
Al momento della successione questa quota è applicata anche sui beni non inclusi nel testamento, il quale rappresenta lo strumento principe della successione a causa di morte («mortis causa»), come espressione della volontà del testatore e della sua tutela.
Il processo di successione prevede però la possibilità di stipulare contratti «inter vivos», tramite i quali trasferire nell’immediato un diritto o la proprietà di un bene, presente nel patrimonio aziendale, quando entrambe le parti sono in vita.
Pertanto, l’imprenditore ha la facoltà di anticipare in vita la decisione sulle modalità di distribuzione del patrimonio agli eredi e su chi trasferire la titolarità dell’azienda, favorendo il passaggio generazionale e riducendo i rischi di possibili controversie ereditarie future.
Gli strumenti validi e previsti dal nostro ordinamento che consentono un’efficace e equilibrato passaggio generazionale dell’impresa, senza attendere la tipica successione per mortis causa, sono la donazione e il patto di famiglia.
Cos’è la donazione di azienda?
La donazione in generale consente ad una parte – il donante – di arricchire per «spirito di liberalità» (elemento soggettivo) l’altra parte – il donatario/beneficiario – con conseguente impoverimento della prima (elemento oggettivo) – art.769 c.c.
Ai fini del passaggio generazionale, la donazione è applicabile anche al trasferimento di proprietà di un’impresa: il titolare dell’azienda decide in anticipo (cioè ancora in vita) di trasferire la proprietà della stessa (o un ramo e/o le partecipazioni societarie) ad un altro soggetto.
In caso di donazione, la scelta può vertere verso un figlio o nei confronti di un’eventuale terzo, non facente parte della famiglia, ma ritenuto dal titolare più abile nella gestione dell’impresa.
La donazione di azienda, quindi, è un atto a titolo gratuito, da stipularsi davanti al notaio, alla presenza di due testimoni, e da registrarsi presso il Registro delle Imprese, a pena di nullità.
In detta sede si può prevedere il trasferimento non solo degli asset e beni aziendali, ma anche di tutto il know-how indispensabile al proseguimento dei processi e delle attività della stessa.
Va da sé che il trasferimento con donazione include anche tutti i contratti stipulati con i dipendenti, fornitori ed eventuali collaboratori a garanzia della conservazione dell’attività in essere, anche nel nuovo status aziendale.
Con la modifica dell’istituto introdotta con la Legge di bilancio 2024 si dà maggiore certezza alla scelta della donazione in quanto, in caso anche di vendita del bene donato – a tutela sia del donatario che del terzo acquirente – viene esclusa la restituzione del bene.
Nella scelta di anticipare in vita la successione dell’azienda occorre annoverare anche un altro strumento «inter vivos» che, a differenza della donazione, include nella negoziazione solo gli esponenti della famiglia: il patto di famiglia.
Cos’è il patto di famiglia?
È un patto che, in qualità di contratto inter vivos, è ravvisabile come una manovra del legislatore per derogare al divieto dei patti successori a favore dell’imprenditore.
Si tratta quindi di un contratto concluso per atto pubblico, con cui il titolare dell’impresa coinvolge tutta la famiglia, ma di fatto decide di:
- trasferire l’azienda nel suo complesso, o un suo ramo,
- così come tutte o una parte delle partecipazioni societarie,
a favore di uno o più eredi (art.768-bis c.c.) che reputi più idonei a portare avanti l’attività.
Gli attori del patto di famiglia sono.
Il disponente
L’imprenditore – parte del contratto – titolare dell’azienda che, ai fini di una continuità ed efficienza della gestione aziendale, decide di trasferire il patrimonio, o parte di esso, a uno o più eredi detti “discendenti- assegnatari”.
I discendenti – assegnatari
La controparte del contratto: gli eredi individuati dal titolare come più degni e validi a proseguire l’attività familiare.
I legittimari non assegnatari
Non inclusi nel contratto; infatti, in quanto tali non sono annoverati come prosecutori dell’attività aziendale, ma comunque, a compensazione, hanno diritto al pagamento della quota di legittima in denaro, affinché tale diritto non venga leso.
Questi ultimi, all’apertura della successione, subiscono comunque l’effetto del patto di famiglia ai fini di legittimità del loro diritto.
Donazione/patto di famiglia: quale opzione nel passaggio generazionale?
Certamente qualora oggetto del trasferimento sia un’azienda di medie e piccole dimensioni, e/o il fondatore decida di cederla ad un terzo “estraneo” alla famiglia – che reputi più abile nell’esercizio dell’attività imprenditoriale e nella gestione degli affari – va da sé che la scelta verta verso la donazione.
Invece qualora si intenda mantenere tutto in famiglia, la preferenza potrà risiedere nel patto di famiglia, assegnando la titolarità ad un solo erede che sia designato come il più capace a gestirla.
Di fatto però l’erede designato dovrà provvedere a compensare, in denaro o in immobili, gli altri eredi, ai fini di garantirne la quota di legittima spettante.
Se hai necessità di un supporto legale in materia di successioni e passaggi generazionali, non esitare, contatta il nostro Studio.