Un imprenditore che ha subito un fallimento può riprendere un’attività imprenditoriale e assumere la carica di amministratore di Srl?
La risposta, come vedremo, la si ricava da una recente ordinanza della Corte di Cassazione che ci offre anche lo spunto per dare corso alla nostra nuova serie online.
Dopo aver esplorato il contratto di affitto di azienda e il valore del marchio come asset aziendale, ci soffermeremo su alcuni snodi del complesso mondo del diritto societario seguendo la seguente road map:
- modelli societari;
- relazioni tra soci;
- responsabilità degli amministratori in termini di diritti e oneri;
- rapporti patrimoniali fra gli stessi soci;
- finanziamenti alle imprese innovative;
- modello societario e il crowdfunding;
- operazioni societarie straordinarie;
- flessibilità dei passaggi generazionali.
Il tema che presentiamo con questo primo breve contributo impone però un breve richiamo alla Riforma del diritto societario del 2003 (D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.6).
La riforma del diritto societario
La Riforma ha innovato la disciplina del diritto societario, al fine di armonizzare la normativa nazionale a quella comunitaria per incentivare lo sviluppo, la crescita e la competitività delle imprese.
Uno dei principi ispiratori (nonché causa della Riforma) è stato quello di avvicinare tra loro i modelli societari delle società di capitali e differenziarli rispetto a quelli delle società di persona.
In tale ottica è stato modernizzato e adattato il modello della Srl al suo più largo e diffuso utilizzo rispetto alle altre forme di società, dandogli una personalità più spiccata (e non di mero rimando alla SpA, la cui natura è ben diversa e meno legata – ovviamente – all’aspetto personale).
I modelli societari: Srl e SpA
Infatti, data l’ampia diffusione nel mercato italiano della Srl, che corre su una strada parallela a quella della S.p.A, la Riforma ha dato una nuova linfa alla sua disciplina: i due modelli non si incrociano (o copiano) più, ma ognuna ha proprie caratteristiche e funzionalità.
Sul principio (tipicamente italiano), secondo cui nelle società di capitale, per la maggior parte, vi è la prevalenza del capitale umano rispetto a quello finanziario puro, la Srl diventa uno strumento molto più flessibile, centrato sulle persone, in qualità di soci o amministratori, che di fatto partecipano alla vita dell’azienda, al fine di rispondere alle specifiche esigenze di piccole e medie imprese.
Ed è proprio in questa maggiore attenzione all’aspetto personale della Srl e della PMI, che si può leggere, inserire e collegare l’ordinanza sul fallimento in proprio dell’amministratore da cui abbiamo preso le mosse.
Fallimento personale e incarico di amministratore di Srl
Con il richiamato provvedimento (Ord. n. 25050/2021 del 16 settembre 2021) la Cassazione intende concedere la possibilità di «reinserimento nell’attività imprenditoriale delle persone dichiarate fallite ovvero a mantenere la posizione», anche nel caso «in cui queste vengano (nel futuro) dichiarate fallite».
Questo è quanto afferma la Corte, sulla base del fatto che nella Riforma, a differenza delle SpA, per le Srl non sussiste più alcun riferimento esplicito alle cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori di Srl, in quanto non è (più) applicabile l’art. 2382 del Codice civile, valido appunto per le SpA (e così prima della Riforma richiamato per analogia anche nelle Srl).
Dunque, dalla lettura dell’ordinanza si evince, proprio in applicazione della autonomia del modello Srl, che, in riferimento alle cause di ineleggibilità e/o decadenza degli amministratori:
- sia giustificabile prevedere un diverso trattamento tra l’amministratore di una SpA rispetto a quello della Srl;
- non si debba escludere a priori che un soggetto dichiarato fallito possa essere amministratore di Srl in una nuova realtà imprenditoriale;
- lo statuto della Srl possa introdurre opportune clausole su specifiche cause di ineleggibilità e/o decadenza degli amministratori.
Di conseguenza, il fallimento dell’amministratore di una Srl non determina la diretta conseguenza di una sua ineleggibilità a ricoprire questo ruolo o la conseguente decadenza automatica (come previsto per la SpA, ex art 2382 c.c.).
Amministratore di Srl e normativa europea
La decisione della Corte in realtà conferma il suo orientamento, già manifestato nel 2013, sull’impossibilità di applicare l’art. 2382 c.c. alle Srl, dal momento che hanno una loro disciplina speciale.
Sembra però che tale orientamento dovrà a breve scontrarsi con la normativa europea che – in applicazione alla Direttiva (UE) 2019/1151 – metterà le basi per la digitalizzazione delle procedure per costituire le società online.
Infatti, la Direttiva sembra orientata in senso contrario, facendo pertanto rivivere anche nelle Srl le incompatibilità dell’art. 2382 ora previste solo per le SpA.
Occorrerà quindi aspettare il definitivo decreto di recepimento della Direttiva, per capire se quanto sino ad ora sostenuto dalla Corte regga al rimando all’art.2382 c.c. anche per le Srl, come già previsto nella bozza del 5 agosto 2021.
A conclusione di questo primo intervento in materia di diritto societario, per avere un nostro supporto a tutela della tua impresa su questioni di natura societaria, concorsuale e fallimentare, non esitare, contatta il nostro Studio.