Nei precedenti articoli abbiamo presentato alcune particolarità dei Marchi di Impresa, in continuità e per completezza ci soffermiamo ora sulle Indicazioni Geografiche.
Queste sono altrettanto dei segni distintivi, ma a differenza del Marchio, non distinguono un prodotto bensì la sua provenienza con riferimento ad una specifica area geografica, così come la sua qualità, in funzione di specifici fattori ambientali, climatici e legati alla tradizione.
Le Indicazioni Geografiche esprimono pertanto uno stretto legame tra il prodotto e il territorio d’origine, certificando quei prodotti che hanno ormai acquisito una loro tipicità e reputazione, in relazione alle qualità e caratteristiche della zona di appartenenza.
L’attitudine imprenditoriale di valorizzare e difendere i nostri prodotti, la nostra cultura, la capacità produttiva artigianale, diventa essenziale per ogni azienda, sia a livello economico che strategico, per essere competitivi sul mercato.
Per questo il produttore deve avere uno specifico strumento con cui comunicare al consumatore l’eccellenza del proprio prodotto: la risposta è nelle suddette Indicazioni Geografiche.
Tipologie di Indicazioni Geografiche
In base al Regolamento (UE) n.1151/2012, le Indicazioni Geografiche includono:
- Denominazione di origine protetta (DOP) – di cui si considera anche la DOC, denominazione di origine controllata e la DOCG, controllata e garantita (proprie del settore vinicolo);
- Indicazione geografica protetta (IGP);
- Specialità tradizionali garantite (STG).
Requisiti di accesso alla tutela
DOP (art.5, c.1,Reg.1151/2012) |
IGP (art.5, c.2,Reg.1151/2012) |
STG (art.17,Reg.1151/2012) |
Nome che identifica un prodotto. | Nome che identifica un prodotto. | Individua la composizione e il modo con cui il prodotto è realizzato. |
Originario di un luogo, regione. | Originario di un luogo, regione. | Non è collegato ad una zona geografica specifica. |
Qualità e caratteristiche dovute ad ambito geografico e fattori naturali e umani. | Origine geografica attribuibile a qualità e reputazione. | Istituito per salvaguardare i metodi di produzione e le ricette tradizionali. |
Fasi di produzione svolte nella zona geografica delimitata. | Almeno una delle fasi di produzione deve essere svolta nella zona geografica delimitata. | E’ lo strumento di comunicazione dei produttori sulle caratteristiche dei loro prodotti tradizionali. |
Disciplina delle indicazioni geografiche
La disciplina applicabile rientra nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale, come per il marchio d’impresa e i marchi collettivi e di certificazione, di cui abbiamo parlato in un nostro precedente articolo.
Oltre al Regolamento (UE), troviamo negli artt. 29 e 30 c.p.i. un’ampia tutela delle indicazioni geografiche, a favore di quei prodotti meritevoli di protezione per l’appartenenza ad uno specifico territorio, da cui derivano le loro caratteristiche di qualità e reputazione – art.29 c.p.i.
Il loro uso è vietato se è «idoneo ad ingannare il pubblico o comporta uno sfruttamento indebito della reputazione» – art.30 c.p.i.
Le indicazioni geografiche titolate sono sottoposte ad una procedura di registrazione, che richiama i marchi collettivi, in quanto anch’esse usufruibili da più imprenditori, in conformità ad uno specifico “disciplinare” di produzione e alla relativa sottoposizione ad un organismo di controllo.
La tutela delle Indicazioni Geografiche
Sono protette, in relazione a prodotti comparabili, da :
- qualsiasi tentativo di indicazione falsa o ingannevole della provenienza di un prodotto;
- atti di concorrenza sleale;
- contraffazioni;
- qualsiasi atto che possa di per sé indurre in errore il consumatore sull’effettiva origine del prodotto scelto.
In caso di un possibile conflitto tra indicazioni geografiche e marchi, si può parlare di tutela “rafforzata”, in relazione a prodotti dello stesso tipo per cui:
- i segni che siano in conflitto con le DOP o IGP, non possono essere registrati come marchi, quindi in fase di procedura di registrazione l’ufficio competente potrà opporsi ad essa.
- si può registrare un’indicazione geografica se sussiste un marchio anteriore (coesistenza dei segni). Il titolare del marchio potrà continuare ad utilizzarlo e anche rinnovarlo, salvo non sopraggiungano cause di nullità o decadenza (di cui si parlerà in un prossimo contributo);
Il Made in Italy e il regime sanzionatorio
Una specifica indicazione geografica è rappresentata dal “Made in Italy”, ossia una forma di tutela per beni prodotti interamente in Italia o tale da prevedere che almeno due delle fasi di lavorazione siano svolte nel territorio italiano e per le restanti sia garantita comunque la tracciabilità.
Con essa il legislatore ha stabilito anche un regime sanzionatorio amministrativo e penale in caso di indicazioni false o fallaci su prodotti con apposizione dell’indicazione che però di fatto non rispettano i requisiti specifici del “Made in Italy”, a danno del consumatore.
Procedura di registrazione: disciplinare di produzione
Anche per le Indicazione Geografiche come per i marchi d’impresa, è possibile richiedere il riconoscimento in DOP o IGP tramite una procedura di registrazione, secondo una prima fase nazionale ed una successiva fase comunitaria.
I soggetti legittimati a procedere sono i gruppi formati da vari produttori (consorzio di tutela) che creano lo stesso prodotto all’interno dell’area territoriale identificata nel disciplinare.
Il “disciplinare” – art.7, Reg.n.1151/2012 – è una sorta di vademecum sulla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti.
E’ redatto in maniera chiara e dettagliata al fine di permettere all’organismo di controllo di poter certificare l’esatta applicazione delle procedure e della normativa a garanzia della qualità del prodotto.
E’ fatto obbligo ai produttori di rispettare i requisiti richiesti per la registrazione e, una volte inserite le indicazioni necessarie, i beni potranno essere commercializzati sotto il regime di DOP o IGP o STG.
Contenuto del disciplinare
Elementi | Oggetto |
---|---|
Nome del prodotto | deve comprendere la DOP o IGP, ossia il nome della zona territoriale delimitata. |
Descrizione del prodotto | la sua specificità e origine che permette di differenziarlo da altri della medesima categoria. Rappresenta un rilevante elemento ai fini del controllo. |
Zona geografica | l’area entro la quale viene ottenuto il prodotto. |
Prova dell’origine del prodotto | a cui si ricollega la sua “tracciabilità” ossia la possibilità di tracciare il percorso produttivo: dalle materie prime alla commercializzazione. |
Metodo di produzione | deve essere scritto in modo chiaro e dettagliato, al fine di consentire ai produttori della medesima area geografica di seguire la stessa produzione in conformità al disciplinare. |
Legame con il territorio | quale elemento essenziale delle specifiche del prodotto in relazione alla registrazione come DOP o IGP. |
Strutture di controllo | riferimenti delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare e i relativi compiti. |
Etichettatura | s’indicheranno le tipologie di confezionamento e informazioni obbligatorie relative al prodotto. |
Se vuoi essere tutelato nella scelta della tua strategia aziendale in funzione di un idoneo metodo di produzione e di una valorizzazione dei tuoi prodotti sul mercato, non esitare, contatta il nostro Studio.
Noi come Avvocati di impresa esperti in materia di impresa e proprietà intellettuale, siamo a disposizione per colmare ogni tuo dubbio.