Carrà Gaini

Il nuovo collocamento obbligatorio

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Il decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 ha introdotto una serie di novità in materia di collocamento obbligatorio con l’obiettivo di introdurre strumenti in grado di bilanciare i seguenti elementi: il bisogno morale di garantire opportunità di lavoro ai soggetti disabili e la sostenibilità di tale inserimento nell’assetto organizzativo delle imprese. Vediamo quali.

La prima importante modifica in materia è rappresentata dall’abolizione del c.d. regime di gradualità. I datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti sono tenuti ad assumere alle proprie dipendenze un numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette (= disabili), la cui entità varia a seconda dei lavoratori occupati:

  • da 15 a 35 dipendenti, la quota d’obbligo è pari ad un lavoratore disabile;
  • da 36 a 50 dipendenti, la quota d’obbligo è pari a due lavoratori disabili;
  • oltre 50 dipendenti, la quota d’obbligo ammonta al 7% dei lavoratori occupati.

Collocamento obbligatorio testoTuttavia, ai datori di lavoro che raggiungano il limite di 15 lavoratori computabili è consentito di non procedere all’assunzione del soggetto riservatario fino a che non sia assunto un sedicesimo lavoratore. Ma ciò solo fino al 31 dicembre 2016: dal gennaio 2017 detto obbligo non sarà più vincolato ad una nuova assunzione dopo il raggiungimento della soglia minima di 15 dipendenti computabili, ma scatterà contestualmente al raggiungimento del limite di 15 dipendenti computabili. Tali disposizioni, con la stessa decorrenza, verranno anche applicate a partiti politici, organizzazioni sindacali e organizzazioni non lucrative.

Altra novità rilevante attiene ai criteri di computo della quota di riserva, ossia dell’entità dei lavoratori disabili che i datori di lavoro devono avere alle dipendenze. Differentemente al passato, infatti, viene oggi consentito alle aziende di poter computare nella quota di riserva lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite collocamento obbligatorio, purché abbiano:

  • una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%;
  • una minorazione ascritta dalla 1^ alla 6^ categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 915/1978;
  • una disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Ad ogni modo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici con più di 35 dipendenti, che, per le speciali condizioni della loro attività, risultino impossibilitati ad occupare l’intera percentuale dei disabili, possono richiedere di essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione. Il servizio provinciale autorizza l’esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60% della quota di riserva, percentuale che può essere aumentata fino all’80% per i datori di lavoro che operano nel settore della sicurezza e vigilanza e nel settore del trasporto privato. Le aziende autorizzate all’esonero sono però tenute a versare al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo pari ad €. 30,64 al giorno per ciascun lavoratore disabile non occupato.

Alle medesime condizioni, ossia versando al Fondo regionale per l’occupazione la medesima cifra di €. 30,64, il D. Lgs. n. 151/2015 esonera dall’obbligo di assunzione dei disabili i datori di lavoro che abbiano al proprio interno impiegati la cui attività comporti il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille.

Un’ulteriore modifica riguarda invece l’istituto della compensazione territoriale, inteso quale possibilità, riconosciuta a capo dei datori di lavoro, di essere autorizzati ad assumere in un’unità produttiva un numero di lavoratori disabili superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre unità. Ebbene, dal 25 settembre 2015, tale compensazione territoriale è ammessa anche per i datori di lavoro pubblico.

Inoltre, degna di nota è l’opportunità di procedere sempre e comunque con l’assunzione nominativa del lavoratore riservatario, tramite richiesta di avviamento agli uffici competenti (anche previa selezione) o mediante la stipula di convenzioni con i medesimi uffici competenti.

Allo scopo di agevolare l’inserimento lavorativo dei disabili gravi, sono previsti incentivi economici per un periodo di 36 mesi. L’incentivo, che si applica dal 1° gennaio 2016, è pari:

  • al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali se si assumono disabili con riduzione della capacità lavorativa di almeno l’80% o con minorazioni ascritte dalle categorie 1, 2 e 3 di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978;
  • al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali se si assumono disabili con riduzione della capacità lavorativa tra il 67% ed il 79% o con minorazioni ascritte dalle categorie 4, 5 e 6 di cui alle suddette tabelle;
  • al 70%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione di disabili psichici con riduzione superiore al 45%.

Infine, si evidenzia che, a carico del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, sono previsti ulteriori contributi per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.

 

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