Con il Comunicato Stampa dell’11 giugno 2020, il Consiglio dei Ministri rende nota l’approvazione del disegno di legge “Family Act”, che delega il Governo ad adottare misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
Il testo evidenzia i principi, i criteri direttivi e le scadenze previste per l’esercizio di approvazione dei decreti legislativi di attuazione della delega, sostenendo la genitorialità, la funzione sociale ed educativa delle famiglie, e favorendo la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.
Nell’esercizio delle deleghe, il Governo dovrà assicurare l’applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli, secondo criteri di progressività basati sull’applicazione di indicatori della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo anche conto del numero dei figli a carico.
Inoltre, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti (cfr. art. 1 del disegno di legge), il Governo sarà tenuto:
- a promuovere la parità di genere all’interno dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione femminile, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno;
- ad affermare il valore sociale di attività educative e di apprendimento dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dall’imponibile o detrazioni dall’imposta sul reddito delle spese sostenute dalle famiglie o attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolata allo scopo;
- a prevedere l’introduzione di misure organizzative, di comunicazione e semplificazione che favoriscano l’accesso delle famiglie ai servizi offerti e la individuazione degli stessi.
Sono molteplici le misure che il Family Act vorrebbe introdurre nel nostro ordinamento.
Particolare rilevanza viene data all’assegno universale, che il Governo dovrà istituire entro il 30 novembre 2020.
Si tratta di un beneficio economico attribuito mensilmente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, mediante la corresponsione diretta di una somma di denaro o il riconoscimento di un credito da utilizzare in compensazione dei debiti di imposta. Il contributo è riconosciuto a decorrere dal settimo mese di gravidanza e viene attribuito per ciascun figlio, fino al compimento del diciottesimo anno di età. Sotto questo profilo, si precisa che il Ministro con delega alla famiglia, Elena Bonetti, ha recentemente dichiarato di voler estendere l’assegno fino ai 21 anni.
In particolare, ai nuclei familiari con uno o più figli sarà attribuito un importo minimo, cui verrà aggiunta una quota ulteriore e variabile determinata per scaglioni dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
In caso di figlio successivo al secondo, l’importo dell’assegno universale sarà maggiorato del 20%. L’assegno subirà un incremento anche nell’ipotesi di figli con disabilità (cfr. art. 3 della Legge n. 104/1992).
L’assegno universale, inoltre, non concorrerà a formare il reddito complessivo. Non sarà nemmeno rilevante per il calcolo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni sociali a sostegno del reddito – quali il reddito di cittadinanza – di cui al Decreto Legge n. 4/2019 (convertito dalla Legge n. 26/2019).
Accanto all’assegno universale, il Family Act prevede tante altre interessanti misure.
Entro 12 mesi dall’entrata in vigore, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per l’istituzione e il riordino delle misure di sostegno all’educazione dei figli, nonché per il riordino e il rafforzamento delle misure volte ad incentivare il lavoro femminile. Analizziamole nello specifico.
Sostegno all’educazione dei figli
Intenzione del Governo è sostenere le famiglie con contributi che possano coprire anche l’intero ammontare delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, asili nido familiari, micronidi, sezioni primavera e scuole dell’infanzia, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei sei anni.
Si cercherà inoltre di sostenere le famiglie per le spese sostenute in favore dei minori affetti da patologie, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, e per le seguenti ulteriori spese:
- gite scolastiche, iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva, corsi di lingua e di arte e musica;
- acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, libri, ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
- acquisto di libri scolastici, richiesti dal percorso scolastico frequentato, e di supporti informatici per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado e che non gode di altre forme di sostegno per l’acquisto di testi scolastici.
Tali misure verrebbero corrisposte mediante agevolazioni fiscali o corresponsione di una somma di denaro vincolata allo scopo.
Incentivi per il lavoro femminile
Scopo dell’intervento normativo è agevolare le madri nel mondo del lavoro, introducendo una serie di strumenti volti a conciliare la vita familiare con il lavoro.
A tal fine, il Family Act prevede:
- un’indennità integrativa della retribuzione per le madri lavoratrici, erogata dall’INPS, per il periodo in cui rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio;
- una percentuale di detraibilità ovvero la deducibilità delle spese per addetti ai servizi domestici e all’assistenza di familiari assunti con contratto di lavoro subordinato, tenendo conto dell’applicazione di indici della situazione economica equivalente delle famiglie;
- una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di astensione nel caso di malattia del figlio;
- forme incentivanti per i datori di lavoro che favoriscono modalità di lavoro flessibile nell’ambito di promozione dell’armonizzazione tra vita privata e lavoro;
- una quota di riserva della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per l’avvio delle nuove imprese start up femminili e l’accompagnamento per i primi due anni.
Si prevede inoltre che ai genitori di figli con età inferiore a 14 anni sia riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile, secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
Queste, dunque, le misure che dovrebbero essere adottate entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Family Act.
Sono invece 24 i mesi a disposizione del Governo – sempre dall’entrata in vigore della legge – per adottare i decreti legislativi di potenziamento, riordino e di armonizzazione della disciplina inerente i congedi parentali, nonché di riordino e rafforzamento delle misure volte al sostegno alle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell’autonomia finanziaria. Qui di seguito il dettaglio.
Congedi parentali e di paternità
L’obiettivo è quello di introdurre modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali – compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro – e prevedere il diritto dei genitori lavoratori di usufruire di un permesso retribuito della durata di almeno 5 ore nell’arco dell’anno, per recarsi al colloquio con i professori e partecipare in maniera attiva al percorso di crescita dei propri figli. Verrà inoltre stabilito un periodo minimo non inferiore ai due mesi di congedo parentale per ciascun figlio.
Con particolare riferimento alla disciplina del congedo di paternità, il Governo è chiamato a prevedere:
- un periodo di congedo obbligatorio non inferiore a 10 giorni lavorativi per il padre lavoratore nei primi mesi di nascita del figlio;
- un ragionevole periodo di preavviso, che il lavoratore deve dare al datore di lavoro al fine di esercitare il diritto al congedo di paternità;
- misure specifiche che, tenendo conto della specificità delle singole professioni, favoriscano un’estensione della disciplina sui congedi parentali anche ai lavoratori autonomi.
Formazione dei figli e conseguimento dell’autonomia finanziaria
Viene prevista la possibilità di detrarre le spese documentabili sostenute per l’acquisto di libri universitari e per i canoni di locazione, che i genitori sono chiamati a sostenere nell’ipotesi in cui i figli dovessero studiare lontano dalla propria residenza.
Infine, con riferimento all’affitto della prima casa, si cercherà di sostenere le giovani coppie, composte da soggetti di età non superiore a 35 anni al momento della presentazione della domanda, mediante agevolazioni fiscali.
Questo il contenuto del disegno di legge che, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe entrare in vigore nei primi mesi del 2021.
La proposta normativa, complessivamente considerata, rende chiara la volontà del Governo di attuare interventi concreti a sostegno alle famiglie. Sorgono perplessità in punto di tempistiche, che ben potrebbero scalfire l’efficacia delle misure: si parla di 12 o 24 mesi dall’entrata in vigore del Family Act. Significa veder adottati i decreti legislativi rispettivamente nel gennaio 2022 e 2023 (sempre che la legge entri in vigore nel gennaio 2021).
Al momento, l’unica “certezza” sembra rappresentata dall’istituzione dell’assegno universale, prevista entro il 30 novembre 2020. Non resta quindi che osservare le prime mosse del Governo, attese per il prossimo autunno.
Articolo aggiornato al 20 luglio 2020, ore 13.00