La legge n. 69 del 27 maggio 2015, recante “disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, introduce modifiche significative nel nostro apparato normativo, anche in punto di 231. Vediamo quali.
In vigore dal 14 giugno scorso, la Legge n. 69/15 – oltre ad inasprire le pene previste dal Codice Penale per alcuni reati contro la pubblica amministrazione e per il reato di associazione di stampo mafioso – riformula la fattispecie di falso in bilancio, sia con riferimento alle società quotate che a quelle non quotate.
Con particolare riferimento a queste ultime società, il nuovo intervento normativo apporta notevoli modifiche all’art. 2621 del Codice Civile (false comunicazioni sociali).
Ora, il reato di falso in bilancio è punito non più come contravvenzione, ma come delitto, con la pena della reclusione da uno a cinque anni (e non più, come avveniva in passato, con la pena dell’arresto fino a due anni); tale sanzione aumenta da tre ad otto anni nel caso di false comunicazioni delle società quotate (cfr. il nuovo art. 2622 c.c.).
La Legge n. 69/15 elimina inoltre le soglie di non punibilità prima previste dagli artt. 2621 e 2622 c.c., e prevede – solo per il reato di falso in bilancio delle società non quotate – pene ridotte (da 6 mesi a 3 anni) se i fatti sono di lieve entità o se le false comunicazioni sociali riguardano società che non possono fallire (ossia quelle imprese che non superano i limiti indicati dall’art. 1, II comma, R.D. n. 267/1942).
Il provvedimento introduce poi l’art. 2621-ter che, ai fini dell’applicazione della nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., impone al giudice di valutare in modo prevalente l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società.
Il nuovo intervento normativo, infine, introducendo modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari, inasprisce le sanzioni pecuniarie a carico dell’ente previste dall’art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/01.
Pertanto, si consiglia alle aziende di valutare l’opportunità di aggiornare tempestivamente ed adeguatamente i propri modelli organizzativi, al fine di prevenire al meglio la commissione del nuovo delitto di false comunicazioni sociali.