Il Governo italiano, tra le misure adottate per rilanciare l’economia e, in particolare, il settore edilizio fortemente danneggiato dell’emergenza sanitaria causata dal covid-19, ha potenziato alcune agevolazioni fiscali, fruibili in relazione a specifici interventi di incremento dell’efficienza energetica degli edifici.
In particolare, l’art. 119 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020 ha disposto l’applicazione dell’aliquota di detrazione dall’Irpef (per le persone fisiche) e dall’Ires (per le persone giuridiche) al 110% per le spese documentate e sostenute per interventi di riqualificazione energetica (cd. ecobonus) eseguiti dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.
Ad onore del vero, l’ecobonus è una misura già conosciuta nel nostro ordinamento. Infatti, l’art. 14 del D.L. 63/2013 prevede la possibilità di usufruire, per gli interventi di efficienza energetica dell’aliquota, di detrazione al 65%, che in alcuni si abbassa al 50% ed in altri arriva sino all’ 85%, recuperabile in 10 rate annuali di pari importo.
Ora, il recente intervento del Governo ha potenziato tale detrazione.
I vantaggi
- l’aliquota è innalzata sino al 110%;
- è recuperabile in 5 quote annuali di pari importo;
- il contribuente, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione può optare o per uno sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Sconto in fattura: la somma che corrisponde alla detrazione viene direttamente scalata dall’importo dovuto al fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e ad altri intermediari finanziari.
Cessione del credito: l’importo corrispondente alla detrazione è trasformato in credito di imposta e può essere ceduto in favore di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) o di istituti di credito e intermediari finanziari. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Ai fini dell’esercizio dell’opzione, per lo sconto o la cessione, il contribuente deve acquisire:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi;
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
I beneficiari
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati:
- dai condomini;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
- dagli istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti con le stesse finalità sociali, con i requisiti in materia di “in house providing“, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica[1];
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale;
- dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Gli interventi agevolabili (c.d. trainanti o principali)
a) Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi.
b) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni.
c) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale negli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Il Superbonus non è, in ogni caso, applicabile alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Gli interventi aggiuntivi
Rientrano nel Superbonus anche le spese sostenute per gli interventi eseguiti insieme ad almeno una delle opere di cui ai punti a), b) e c) che precedono.
Si tratta di
- interventi di efficientamento energetico;
- installazione di impianti solari fotovoltaici;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Invero, se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio[2] o gli interventi, di cui ai punti a), b) e c), che precedono, siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici ed ambientali, il Superbonus si applica, comunque, alle spese per l’esecuzione dei lavori sopra elencati, anche se non eseguiti congiuntamente a quelli principali.
In ogni caso, per poter beneficiare della detrazione al 110%, gli interventi effettuati devono, nel loro complesso, assicurare, oltre il rispetto dei requisiti minimi stabiliti dai decreti di cui al comma 3– ter dell’art. 14 del D. L. 4 giungo 2013, n. 63:
- il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
e se ciò non è possibile,
- il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), ante e post interventi, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Articolo aggiornato al 30/07/2020 ore 17.00
[1] Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
[2] Vd. D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42.