Carrà Gaini

Divisione ereditaria: diritti e tutele di eredi e coeredi

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La divisione ereditaria, in particolare quella immobiliare, rappresenta un passo importante e delicato nel processo di successione ereditaria, allo scopo di garantire un’equa ripartizione del patrimonio del defunto tra gli eredi.

Supponiamo il caso di due sorelle che hanno ricevuto in eredità dalla madre un immobile in comproprietà, ma una intende vendere e l’altra vuole tenerlo. Essendo in palese disaccordo, come possono risolvere la questione?

In tali scenari, in genere, dominano profondi e insanabili disaccordi e conflitti familiari tra gli eredi, che impediscono ogni ipotesi di intesa. Come superare la situazione di stallo che si va a creare?

Un valido ed efficace strumento è la divisione ereditaria.

Cos’è la divisione ereditaria?

È un istituto giuridico (art.713 e ss. c.c.) finalizzato allo scioglimento della comunione ereditaria e alla divisione del patrimonio ereditario (beni mobili, beni immobili, titoli) tra gli eredi.

La comunione ereditaria

La richiesta di scioglimento della comunione ereditaria (art.713 c.c.) può essere presentata da ogni coerede in qualsiasi momento (anche a distanza di anni dall’apertura della successione), salvo che il de cuius, nel testamento, abbia deciso diversamente, ponendo dei limiti in termini di tempo:

  • al compimento del diciannovesimo anno di età dell’erede più giovane;
  • entro i cinque anni successivi dalla propria morte.

Qualora i tempi siano troppo lunghi da rischiare una diminuzione del valore dei beni ereditari, uno dei coeredi può richiedere al giudice di ridurre i termini di scioglimento.

La comunione ereditaria viene meno tramite lo strumento della divisione, che può essere generata da un contratto, da un testamento o all’esito di un giudizio.

Tipologie di divisione ereditaria a confronto

Il diritto di richiedere lo scioglimento della comunione ereditaria da parte dell’erede è il presupposto per attivare una delle diverse tipologie di divisione, la cui scelta dipende dalle circostanze specifiche e dalla volontà stessa degli eredi.

Divisione contrattuale (o volontaria)

Questo tipo di divisione ereditaria, chiamata anche divisione convenzionale, è il risultato di un accordo volontario tra coeredi, il “contratto divisionale”, tale per cui si ripartiscono i beni ereditari in base alla quota dovuta per ciascun erede, a garanzia di una distribuzione concordata e coerente.

Di conseguenza, ogni erede diventa proprietario esclusivo del bene che gli viene assegnato.

Ai fini della stipula e validità del contratto divisionale, è necessario che la decisione alla divisione ereditaria (quindi alla determinazione dei rispettivi lotti da assegnare) sia unanime e che l’adesione includa tutti i coeredi.

Qualora l’oggetto dell’eredità siano beni mobili e/o titoli, il contratto può essere in forma libera, anche se è sempre consigliabile stipularlo come atto scritto con le firme di tutti gli eredi autenticate da un notaio.

In caso invece di divisione di beni immobili, si deve prevedere un atto scritto, redatto dal notaio o in forma di scrittura privata autenticata: in tale contesto si parla di divisione ereditaria immobiliare (che approfondiremo più avanti).

Divisione testamentaria

Rappresenta la modalità con cui il testatore decide in vita come ripartire il patrimonio tra gli eredi e si esplica secondo tre differenti criteri:

  • assegno divisionale semplice” – il testatore stabilisce nel testamento apposite regole da seguire per la formazione dei lotti ereditari da assegnare a ciascun erede (come, ad esempio, i criteri di valutazione dei beni);
  • assegno divisionale qualificato“ – attribuisce ai coeredi i beni in modo diretto, senza che si generi una comunione ereditaria;
  • arbitratore” – persona di fiducia designata dal testatore a cui affida il compito di dividere i beni tra gli eredi, la quale opera in modo equo e imparziale, attenendosi alle direttive impartite nel testamento.

A tal proposito ricordiamo che, in presenza di un testamento, la legge tutela i diritti dei legittimari (coniuge, figli o ascendenti) a cui spetta la quota di legittima, per cui il testatore può disporre liberamente solo della parte restante dell’eredità, ossia la quota disponibile.

Divisione giudiziale

Qualora  gli eredi non riescano a raggiungere un accordo sulla ripartizione dei beni ereditari, in esecuzione della divisione contrattuale o in mancanza di un testamento, chiunque di loro può decidere di avvalersi dello strumento della divisione ereditaria giudiziale.

Ricordiamo il menzionato caso di due sorelle che avevano ricevuto in eredità dalla madre un immobile in comproprietà, ma che purtroppo si trovavano in disaccordo sulla relativa destinazione: infatti una intendeva vendere mentre l’altra no.

In situazioni di questo tipo, quale procedura occorre seguire a tutela dei reciproci diritti di eredi e comproprietari?

La soluzione è procedere con la divisione giudiziale.

L’erede interessato presenta la domanda di divisione giudiziale (redatta da un avvocato), avanti al Tribunale del luogo di apertura della successione, rivolta a tutti i coeredi che abbiano accettato l’eredità.

Al giudizio hanno diritto di partecipare anche i creditori, che abbiano delle garanzie sui beni oggetto dell’eredità (es. ipoteca), e chi abbia un diritto su un bene immobile in qualità di legatario.

Il passaggio obbligato della mediazione obbligatoria

Prima di instaurare il giudizio, occorre avviare il procedimento di mediazione, al fine di raggiungere un accordo con consenso sulla divisione dei beni ereditari.

Qualora la mediazione abbia un esito negativo, per cui i coeredi non si accordano, si va in giudizio: il giudice procede a redigere il “progetto divisionale”, avvalendosi di tecnici per la definizione del valore del patrimonio ereditario e per la sua stesura.

Una volta predisposto il progetto divisionale, il giudice fissa un’udienza per discuterne.

  • Se all’udienza non sorgono contestazioni in ordine al progetto divisionale, il giudice istruttore chiude il giudizio in forma semplificata, dichiarando il progetto esecutivo con ordinanza non impugnabile.
  • In caso di contestazioni, previa eventuale istruttoria, il giudice rimette la causa in decisione (ex art. 187 del c.p.c.). La risoluzione delle contestazioni avviene con sentenza, che dispone anche in ordine al progetto di divisione.

Divisione ereditaria: immobile non divisibile in natura

La divisione ereditaria diventa senz’altro più problematica nel momento in cui ha ad oggetto immobili che non possono essere frazionati in più quote. Ipotizziamo un appartamento di quattro vani con pertinenza (ad esempio un box).

Dunque, nel caso in cui l’immobile non sia divisibile in natura (ossia non può essere fisicamente suddiviso in parti distinte e autonome), i coeredi potrebbero propendere per una divisione contrattuale.

In tal modo, uno dei coeredi potrebbe chiedere l’assegnazione dell’intero immobile e provvedere a liquidare gli altri coeredi con conguagli in denaro.

Diversamente, se non si raggiunge un accordo tra i comproprietari, anche uno solo di essi può decidere di optare per la divisione giudiziale, avviando così il giudizio (previo tentativo obbligatorio di mediazione).

La domanda di divisione giudiziale deve essere proposta nei confronti di tutti i coeredi (art.784 c.p.c.).

La procedura prevede che il giudice verifichi innanzitutto se uno dei comproprietari sia intenzionato ad acquistare l’intero immobile, liquidando gli altri eredi tramite conguaglio.

Se nessuno dei coeredi è interessato e disposto a prendere in carico l’immobile, il giudice procede alla vendita coattiva dello stesso a terzi, tramite la vendita all’asta: il denaro ottenuto viene ripartito tra tutti i coeredi in proporzione alle rispettive quote di eredità.

Tutela i tuoi diritti di erede

La divisione ereditaria, sia essa consensuale o giudiziale, è quindi un passo fondamentale per tutelare i diritti di ciascun erede e preservare il patrimonio familiare.

Non rimandare la tua decisione, contatta il nostro Studio, per garantire una ripartizione equa e trasparente del patrimonio ereditario, evitando così future controversie e proteggendo ciò che ti spetta di diritto.

 

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