L’abuso del diritto consiste nell’esercizio eccessivo di un diritto da parte di un soggetto a danno di un altro, per limitarne la libertà contrattuale o concorrenziale.
In questo modo si crea uno squilibrio tra il vantaggio ottenuto dall’autore della condotta e il relativo danno arrecato al soggetto leso.
Ne riscontriamo fattispecie nel diritto antitrust, nella disciplina della concorrenza, nei rapporti tra imprese (concetto della posizione dominante), nel rapporto tra soci (abuso di maggioranza) e nei contratti.
Abuso del diritto
Nel contesto italiano, manca una norma specifica che disciplini l’abuso del diritto.
In quello europeo il divieto di abuso del diritto è invece qualificato come principio generale applicabile ai rapporti tra imprese, in connessione alle regole di concorrenza, considerate di fatto il punto di riferimento essenziale per la fattispecie in esame.
Il legislatore europeo, infatti, non impedisce agli operatori economici di raggiungere un determinato risultato o interesse economico, ma pone un limite concreto ad un abuso della propria autonomia negoziale, così da definire idonee relazioni contrattuali in conformità alle esigenze di mercato.
Vengono così vietate tutte quelle condotte abusive che vanno a limitare la libertà d’impresa e a scombinare il naturale funzionamento del mercato concorrenziale, riportando l’attenzione alla disciplina sull’abuso del diritto:
- sia nei rapporti tra imprese, contrattuali e concorrenziali
- sia nelle relazioni tra soci di un’impresa.
Una prima fattispecie che mette in atto un esercizio abusivo del diritto, ponendosi in contrasto con lo scopo tipico del mercato di sviluppare la leale concorrenza tra le imprese, è l’abuso di posizione dominante.
Abuso di posizione dominante
Disciplinato dall’art.102 TFUE, è vietato «lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo».
Pertanto, l’impresa che detiene questa posizione economica dominante può:
- frenare l’effettiva concorrenza sul mercato delle altre imprese concorrenti;
- ostruire l’accesso al medesimo mercato a potenziali nuovi concorrenti;
- condizionare negativamente le regole della concorrenza in termini di prezzi, investimenti in innovazione, quantità e qualità dei prodotti/servizi offerti, a danno anche dei consumatori.
L’abuso di posizione dominate, quindi, è riconducibile a tutti gli effetti alla categoria dell’abuso del diritto poiché si eccede nel limitare la libertà contrattuale dei rapporti commerciali con i concorrenti.
Valutazione dell’abuso del diritto
Per valutare un abuso del diritto in posizione dominate, occorre:
- analizzare il cosiddetto “mercato rilevante”, ossia la specifica circostanza in cui verificare la sussistenza o meno di una posizione dominante;
- valutare se la posizione dominante è applicabile all’impresa in esame;
- una volta accertata l’esistenza di una posizione dominante, verificare se la condotta in analisi sia effettivamente un abuso del diritto, come da normativa antitrust, compiuto dall’impresa in esame.
Infatti, il nostro diritto sulla concorrenza non impedisce ad un’impresa di conquistarsi una posizione dominate in legalità e per meriti, ma vieta lo sfruttamento abusivo di detta posizione sul mercato.
Per questo è opportuno nella valutazione individuare fin da subito un unico criterio atto a differenziare comportamenti legittimi da quelli abusivi.
Abuso della maggioranza
Anche nelle relazioni tra soci è possibile riscontrare un abuso del diritto che si configura nella fattispecie dell’abuso di maggioranza.
Il presupposto dell’abuso di maggioranza è un conflitto tra i soci di un’impresa.
Si caratterizza nell’esercizio di un abuso del potere che il socio può esercitare con la sua maggioranza, in virtù della sua favorevole posizione in sede assembleare, con l’intenzione di ledere gli altri soci, in specifica violazione delle clausole generali di correttezza (art.1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.).
La delibera assembleare può essere annullata, qualora, in attuazione dello specifico abuso del diritto, il voto esercitato non sia coerente con l’interesse della società, ma sia il frutto di uno specifico interesse personale del socio di maggioranza con intento lesivo dei diritti della minoranza.
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