Attenzione a postare su una bacheca facebook commenti a contenuto offensivo: è fatto penalmente rilevante!
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 24431 dell’8 giugno 2015, ha sancito che integra il delitto di diffamazione, nella forma aggravata poichè recata con un qualsiasi altro mezzo di pubblicità rispetto alla stampa (cfr. art. 595, III comma, c.p.), la condotta di chi pubblica un commento a contenuto offensivo sulla propria bacheca facebook.
Ma in che cosa consiste il delitto di diffamazione? E come si distingue da fattispecie analoghe?
Commette il reato di diffamazione chi offende l’altrui reputazione in assenza della persona offesa. Perfeziona invece il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) chi offende l’onore o il decoro di una persona presente.
Tornando alla questione oggetto del presente articolo, nella sentenza in commento il Collegio osserva che anche la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo di una bacheca facebook ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone, sia perché l’utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale al fine di una costante socializzazione.
Identificata in tali termini, la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook equivale alla pubblicizzazione e diffusione di esso, per l’idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di modo che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dal terzo comma del citato art. 595 c.p., ai sensi del quale se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516,00.
La giurisprudenza, inoltre, ritiene che anche l’utilizzo della funzione “forward”, al fine di inviare un messaggio di posta elettronica, integri il reato di diffamazione nella sua veste aggravata, in quanto idoneo – al pari di una bacheca facebook – a provocare un’ampia ed indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone.
Quindi, mi raccomando: in spiaggia, smartphone alle mani, non inveite contro il bagnino di turno che importuna la vostra bella pubblicando su facebook commenti offensivi o inviando mail impertinenti… rischiate di trovarvi con le manette ai polsi!