Accade spesso che questi due contratti vengano confusi, come distinguerli?
L’appalto (art. 1655 c.c.) viene definito come “un contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio”. L’appaltatore non è tenuto solo a svolgere una determinata attività ma si impegna, a proprio rischio, a realizzare esattamente quanto richiesto dal committente.
Affine ma non analogo, il contratto d’opera (art. 2222 c.c.) si identifica quando “una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. Si caratterizza per l’assenza dell’organizzazione di beni e servizi e la predominanza del lavoro personale rispetto all’organizzazione.
La differenza deriva anche dall’atteggiamento mentale del committente, intrinsecamente connesso con la struttura e le dimensioni delle opere da eseguire.
Qualora il committente ricerchi la capacità di realizzare opere con efficienza, velocità, efficienza, tecnologia e attrezzature adeguate, quindi la capacità organizzativa di un’azienda, la natura del contratto è da ricondurre alla disciplina dell’appalto. Trattandosi di opere di una certa dimensione, occorre anche considerare la necessità del committente di non caricarsi del rischio di cattiva esecuzione dell’opera (case, strade, palazzi, ponti) anche da un punto di vista finanziario.
Qualora invece, il committente ricerchi nell’esecutore una determinata maestria tecnica e la sua esperienza personale, talvolta richiedendo espressamente “quella persona” per l’esecuzione dell’opera, allora il contratto è da ricondurre alla fattispecie della prestazione d‘opera. Inoltre, spesso l’opera da eseguire è di dimensioni più ridotte e che la materia viene fornita direttamente dal committente.
Come rilevato in giurisprudenza (Corte d’appello Firenze, sezione I, 8 aprile 2009) “l’appaltatore non è colui che lavora con le proprie braccia, ma che lavora di testa e di tasca, in quanto assume, dirige, paga chi deve lavorare, mentre il prestatore d’opera, o lavoratore autonomo, è colui che concretamente esegue il lavoro commissionatogli, da solo o valendosi di manodopera ausiliaria alla sua.”
Il tema di imprese, l’appalto coinvolge la media e grande impresa, al cui interno sono occupati diversi prestatori di lavoro oltre all’imprenditore, mentre il contratto d’opera riguarda la piccola impresa, il cui elemento caratterizzante ed essenziale è il lavoro personale dell’imprenditore, senza il quale la ditta non potrebbe operare.
Un’altra differenza va ricercata nella determinazione del corrispettivo, determinato “a corpo” nell’appalto, in modo assolutamente indipendente dal tempo impiegato dall’appaltatore, che resta quindi a suo rischio, viceversa, nell’opera il compenso viene spesso determinato proprio in funzione del tempo che l’esecutore ha impiegato.
Riconoscere i due istituti e distinguerne le relative discipline è fondamentale per evitare di incorrere in sanzioni derivanti dall’aver considerato un apparente contratto d’opera come un reale appalto ovvero per non accollarsi inutili adempimenti scambiando per appalto ciò che è opera.