L’applicazione delle nuove tecnologie digitali nell’assetto informatico e informativo d’impresa ha richiesto la necessità di concludere “contratti informatici”, a tutela dei relativi beni giuridici e della sicurezza dei dati aziendali.
La sempre più ampia implementazione digitale dei sistemi di progettazione, realizzazione e gestione dei processi aziendali, ha modificato e reso più complesso l’esercizio dei rapporti giuridici tra imprenditore, fornitore, produttore, consulente e cliente.
Ma come tutelare i nuovi rapporti giuridici?
Occorre mettere in atto uno specifico piano contrattualistico?
Revisione dei rapporti giuridici
La trasformazione digitale e tecnologica, l’introduzione di nuovi modi di comunicazione e distribuzione commerciale di servizi/prodotti online, ha visto:
- lo sviluppo di software sempre più sofisticati;
- la creazione di sistemi di cloud computing e di sistemi intelligenti;
- la progettazione e realizzazione di siti web, di App, di e-commerce.
Quindi, per difendere e tutelare il proprio business sul mercato e mantenere in equilibrio tutti gli interessi e i beni aziendali coinvolti, è bene che l’imprenditore si impegni:
da una parte, a revisionare e aggiornare la contrattualistica d’impresa già in essere, adeguandola al nuovo contesto giuridico.
Dall’altra, in funzione della nascita di nuove categorie di rapporti giuridici, a mettere sul tavolo un nuovo piano di redazione contrattualistica, al fine di sviluppare un’equilibrata comunicazione, in termini legali, tecnici, economici e di progetto.
Ed è proprio nella contrattualistica “innovativa”, che di per sè risponde al nuovo assetto industriale e commerciale delle imprese, che si collocano i cosiddetti “contratti informatici”.
Il ruolo del consulente nei contratti informatici
La piccola e media impresa per poter implementare gli asset aziendali – informatico, produttivo e gestionale – deve prestare la dovuta attenzione alla formazione e revisione della contrattualistica IT, affidandosi ad un professionista.
In particolare, tra i consulenti legali, l’Avvocato d’impresa potrà assistere l’imprenditore con la dovuta attenzione e competenza, pianificando la migliore strategia contrattuale che:
- risponda agli interessi e alle esigenze dell’azienda;
- tuteli i rapporti giuridici interni ed esterni all’impresa.
I contratti informatici che escono da questo piano si propongano di:
- definire le competenze e le responsabilità dei diversi attori del processo aziendale;
- regolamentare i rapporti giuridici associati allo svolgimento delle attività imprenditoriali (impresa, fornitore, distributore, consumatore);
- proteggere il know-how aziendale e l’asset strategico di Proprietà Intellettuale
- tutelare i consumatori;
- proteggere i dati personali.
Si tratta di contratti che in fase di negoziazione devono rispondere agli specifici requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice civile, ossia un «accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale» [art.1321 c.c.].
Ma cos’è un “contratto informatico”?
Quali sono i beni informatici che va a tutelare?
Il contratto informatico
Un “contratto informatico” – o contratto dell’informatica – è un accordo che ha ad oggetto un bene o un servizio informatico.
Per essere più precisi, è bene distinguere tra:
- contratti a “conclusione informatica” – o “contratti telematici” – ossia gli accordi conclusi mediante strumenti informatici;
- contratti a “esecuzione informatica”, ossia i contratti ad oggetto informatico, individuato nell’hardware, nel software, o nei sistemi e servizi informatici.
Il proposito di ogni contratto informatico dovrebbe essere di non creare uno squilibrio tra le parti, a discapito di quella non adeguatamente competente in materia informatica, con l’inserimento all’interno dell’ accordo di formulari standardizzati.
Si assume quindi che il contratto ad oggetto informatico, per le peculiarità dei beni informatici tutelati e le specifiche esigenze dei diversi attori coinvolti, abbia una struttura complessa che necessita di una personalizzazione in funzione del suo impiego.
Questa specificità è di fatto applicabile alla categoria dei contratti di software proprio a motivo della stretta correlazione e anche inscindibilità tra software e hardware.
Tipologie di contratti informatici
Per tutelare quindi i rapporti giuridici aziendali in maniera organica e in conformità alla normativa vigente, si possono individuare, tra gli altri, i seguenti contratti:
- di sviluppo del software
- di licenza software
- per la sicurezza informatica
- di hosting
- cloud computing e servizi cloud
- sviluppo di App
- sviluppo di siti web
- per la realizzazione di banche dati
Certamente in questa sede non possiamo approfondire ciascun contratto, per cui trattiamo brevemente, come esempio, solo il contratto di sviluppo di software .
Contratto di sviluppo di software
Il contratto di sviluppo del software è un contratto atipico complesso, nel quale, tra i vari aspetti, andranno formalizzate:
- le esigenze delle parti, di colui che commissiona il lavoro e di chi esegue il lavoro;
- le attività e le fasi di sviluppo del software da progettare, precisandone i dettagli, anche mediante la redazione di un allegato tecnico, in modo che sia possibile verificare la successiva rispondenza di quanto realizzato, rispetto alle specifiche esigenze del committente;
Oltre a:
- la previsione di un collaudo del programma, affinché il programmatore possa intervenire su qualsiasi anomalia o malfunzionamento del software per apportare le modifiche e aggiornamenti necessari.
Questo ai fini di eventuali revisioni del software, nel rispetto delle specifiche tecniche convenute e delle esigenze del committente;
- tutte le ulteriori clausole che possano garantire un corretto adempimento dello sviluppo del software.
Quali i meccanismi di tutela, compresa la previsione di un successivo obbligo di garanzia/manutenzione a carico del programmatore/sviluppatore e sistemi di indennizzo.
Titolarità del diritto d’autore sul software
Un aspetto delicato su questo tipo di contratto riguarda l’attribuzione di titolarità del diritto d’autore sul programma sviluppato.
Spetta all’impresa che ha commissionato l’opera, oppure allo stesso programmatore?
Quest’ultimo infatti vorrebbe di fatto mantenere la titolarità dei diritti patrimoniali sul software per poterlo commercializzare a terzi (tramite la concessione in vendita o in licenza d’uso del software)
Pertanto, per non creare confusione in tal senso diventa essenziale la massima precisione in fase di negoziazione del contratto che contenga già in sé clausole atte a stabilire specifici aspetti giuridici.
Così da stabilire, chi sia il titolare del diritto d’autore sul software commissionato, quali diritti patrimoniali vengono trasferiti ed a quali condizioni.
Preso in esempio questo contratto, noi come Avvocati di impresa possiamo progettare e redigere il contratto informatico di interesse per la vostra azienda.
Procederemo ad analizzare insieme tutti gli elementi che il contratto deve contenere, in termini di oggetto, obiettivi, clausole e allegati ad esso integrati, per poi elaborare nel dettaglio il testo dell’accordo.
Noi siamo a disposizione quindi per colmare ogni vostro dubbio sull’interpretazione, definizione e elaborazione di un contratto informatico.
Non esitate a contattarci per saperne di più.