Carrà Gaini

Come intestare un immobile in nome altrui

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L’espressione “intestare un immobile in nome altrui” è generalmente impiegata per designare quegli atti di liberalità attraverso i quali il donante intende far conseguire la proprietà di un bene, che un terzo pone in vendita.

Il donante generalmente è genitore del beneficiario e con l’intestazione diretta al figlio vuole evitare l’applicazione di una doppia imposizione fiscale per il trasferimento dal proprietario a sé e da sé al beneficiario finale.

Le strade percorribili sono molteplici. Il donante può:

  • fornire il denaro al beneficiato, che conclude personalmente;
  • pagare direttamente il prezzo del contratto fra beneficiato e proprietario, o accollarselo;
  • stipulare un contratto in nome e per conto del donatario, pagando con denaro proprio;
  • utilizzare la figura del contratto per sé o per persona da nominare o il contratto a favore di terzo.

Il contratto per sé o per persona da nominare è quel contratto con cui una parte (lo stipulante) si riserva il potere di nominare, entro il termine legale (3 giorni) o il diverso termine pattiziamente stabilito, un’altra persona come parte sostanziale del contratto: si riserva, cioè, di nominare chi deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dal contratto. La riserva di nomina genera una parziale indeterminatezza soggettiva del contratto: il rapporto, infatti, viene ad esistere tra le parti originarie (stipulante e promittente), ma è previsto, in alternativa, che il contratto faccia capo ad un terzo. L’atto di nomina, quindi, determina una situazione per cui il nominato entra nel contratto come parte sostanziale in aggiunta o in sostituzione dello stipulante, acquistando retroattivamente i vari diritti e obblighi. Se il termine scade senza che alla controparte venga comunicata la nomina, il contratto si consolida in capo allo stipulante.

Il contratto a favore di terzi, invece, ricorre quando lo stipulante designa un terzo come avente diritto alla prestazione cui è obbligato il promittente. In sostanza, il terzo acquista il diritto alla prestazione verso il promittente e lo stipulante può modificare o revocare l’attribuzione a favore del terzo fino a quando costui non dichiara di volerne approfittare.

Qual è la differenza fra questi due tipi contrattuali?

Mentre nel contratto per sé o per persona da nominare il tratto peculiare è rappresentato dal subentrare nel contratto di un terzo designato per effetto della nomina e della sua accettazione, il terzo beneficiario nel contratto a favore di terzo non diventa mai parte del negozio intervenuto tra stipulante e promittente. Quindi, in questo secondo caso, terzo potrà ben essere anche il nascituro, l’ente giuridico non ancora venuto ad esistenza, il soggetto minore e perfino l’incapace.


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