Cambiano le indennità e i termini di preavviso per la cessazione del rapporto dei dirigenti.
La disciplina del preavviso e dell’indennità in caso di licenziamento di un dirigente è stata riscritta dal nuovo Ccnl del 30 dicembre 2014.
Prima di approfondire l’argomento oggetto d’analisi, occorre premettere che il licenziamento del dirigente, non assistito dalle medesime tutele previste per dipendenti, quadri ed impiegati, è sottoposto alle norme di cui agli artt. 2118 e 2119 c.c.: libera recedibilità con obbligo di preavviso, salvo il recesso per giusta causa; solo per l’ipotesi del licenziamento affetto da nullità trova applicazione l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970).
Integrando le disposizioni normative, la contrattazione collettiva prevede che il licenziamento del dirigente debba sempre essere giustificato, con obbligo di esposizione della motivazione del licenziamento. A tal proposito, la giurisprudenza sottolinea come la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente, per la particolare configurazione del rapporto di lavoro dirigenziale, non si identifichi con quella di giusta causa o giustificato motivo ex art. 1 L. 604/1966, potendo rilevare qualsiasi motivo purché apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare, compromettere il rapporto di fiducia con il datore (Cass. civ. n. 3121/2015).
La stessa Corte di Cassazione, inoltre, afferma che nell’ipotesi di licenziamento di un dirigente trovano applicazione le garanzie procedimentali di previa contestazione e di tutela del diritto di difesa nel contraddittorio dettate dall’art. 7, comma 2 e 3, L. 300/1970, in quanto espressione di un principio di generale garanzia fondamentale.
Inquadrata dunque la disciplina generale relativa al licenziamento del dirigente, passiamo alle novità introdotte dal nuovo Ccnl, che riguardano principalmente il preavviso e l’indennità.
IL PREAVVISO. Con il nuovo accordo di rinnovo del Ccnl, il periodo di preavviso (più corrispondente all’anzianità di servizio) è compreso tra un minimo di sei mesi fino a sei anni di anzianità ed un massimo di dodici mesi oltre i quindici anni di anzianità.
Il previgente Ccnl stabiliva che, salvo il disposto dell’art. 2119 c.c. sul recesso per giusta causa, il contratto a tempo indeterminato del dirigente non poteva essere risolto dal datore di lavoro senza preavviso i cui termini erano così previsti: otto mesi di preavviso per il dirigente con anzianità di servizio non superiore a due anni. Detto periodo aumentava di mezzo mese per ogni anno di servizio successivo, sino a raggiungere il massimo di dodici mesi di preavviso.
E così, mentre nella previsione contrattuale previgente il dirigente raggiungeva il massimo del preavviso con un’anzianità aziendale di dieci anni, ora il massimo viene raggiunto solo al compimento del quindicesimo anno di anzianità aziendale.
LA C.D. INDENNITA’ SUPPLEMENTARE. Tale indennità non è più prevista tra un limite minimo ed uno massimo, ma è stata sostituita da un sistema di indennizzo crescente in funzione dell’aumento dell’anzianità aziendale: graduata in cinque diverse fasce, da un minimo di due mesi (fino a due anni di anzianità aziendale) ad un massimo di ventiquattro mesi (oltre i quindici anni di anzianità).
Rispetto al regime di tutela disciplinato dal previgente contratto collettivo, in cui era previsto che l’indennità supplementare minima liquidabile fosse pari al corrispettivo del preavviso aumentato di due mensilità e fosse graduabile sino ad un massimo di venti, l’indennizzo in parola risulta complessivamente ridimensionato. Infatti, mentre un dirigente con meno di due anni di anzianità poteva ieri aspirare ad un’indennità massima di venti mensilità e comunque nel minimo non a meno di dieci, ora questi si vedrà riconosciute solo due mensilità.