Negli ultimi anni il problema della sicurezza sul lavoro nell’appalto si è fatto sempre più evidente per via del susseguirsi di gravi infortuni, dando origine a molti interrogativi sulle responsabilità dei soggetti coinvolti e sulla necessità di maggiore rigore da parte del nostro legislatore.
Nei contributi precedenti abbiamo introdotto il contratto di appalto, approfondendo quindi le differenze e affinità tra il contratto d’appalto d’opera e quello di servizi.
In questa sede andremo ad esaminare i rapporti tra committente ed appaltatore con riferimento agli obblighi e responsabilità afferenti alla forza lavoro applicata sugli appalti, sotto il profilo sia della salute e sicurezza che sotto quello economico.
Rischi, salute e sicurezza nell’appalto
Uno degli elementi fondamentali di ogni rapporto di appalto è quello della cooperazione e coordinamento tra i soggetti coinvolti nella congiunta gestione e salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro, allo scopo di attuare le «misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro» (art. 26, c. 2, D.Lgs. 81/2008).
I rischi a cui sono esposti i lavoratori, oltre a quelli strettamente connessi alle lavorazioni commissionate, possono derivare anche da possibili commistioni e interferenze tra più imprese impegnate nell’esecuzione del medesimo appalto.
Il ruolo del committente nell’appalto
Il committente ha un ruolo centrale e deve farsi garante, oltre che agente, di una corretta e lecita gestione organizzativa e direttiva dell’appalto, senza tuttavia andare a sovrapporsi con l’appaltatore ed evitando dunque di attuare un’eccessiva ingerenza sulla attività dello stesso.
Il committente deve innanzitutto verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice scelta (art. 26, c.1, lett. a, D.Lgs.81/2008) – in relazione alla natura del lavoro richiesto e ai tempi di esecuzione dello stesso – onde evitare responsabilità diretta in caso di danni a terzi.
In secondo luogo dovrà appurare che l’appaltatore sia in possesso di adeguato DVR, documento di valutazione dei rischi, in rapporto alle lavorazioni in appalto.
Inoltre, il committente dovrà accertarsi che, prima dell’inizio delle lavorazioni, l’appaltatore abbia comunicato il nominativo del suo Preposto, soggetto che per legge
«sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa» (art.2, D.Lgs.81/2008).
Infine, in presenza di più imprese nel medesimo luogo di lavoro, sussistendo un rischio da c.d. interferenza:
- le parti dovranno indicare nel contratto di appalto, a pena di nullità, i costi stanziati per la riduzione dei rischi di sicurezza (art. 26, c.5, D.Lgs. 81/2008), derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, dedicati alle misure di prevenzione e protezione.
- il committente deve predisporre anche il DUVRI, ossia il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza” (art. 26, c.1, lett. b, D.Lgs. 81/2008).
Il DUVRI negli appalti
È un documento da integrare al contratto di appalto a cura del committente, in cui dettagliare, in particolare:
- l’analisi e valutazione dei possibili rischi da interferenza sul luogo di lavoro tra le imprese coinvolte, che possono essere con maggiore probabilità causa di infortuni sul lavoro;
- idonee misure di sicurezza con la finalità di ridurre o prevenire i rischi “interferenti”.
Il committente è comunque tenuto a monitorare costantemente l’attività in appalto (c.d. vigilanza continua) per prevenire situazioni di rischio, assicurandosi che l’appaltatore rispetti le disposizioni di sicurezza concordate. Ciò per evitare la c.d. culpa in vigilando, che determina la corresponsabilità del committente.
Tuttavia, il controllo del committente deve essere esercitato senza interferire eccessivamente nella gestione autonoma dell’appaltatore, evitando così il rischio di configurare una cogestione operativa, che altrettanto determinerebbe un regime di responsabilità.
La responsabilità solidale
Il legislatore ha previsto il cosiddetto principio di “responsabilità solidale” tra committente e appaltatore allo scopo di tutelare i diritti dei lavoratori dipendenti impiegati nell’appalto:
- sia in materia di sicurezza sul luogo di lavoro,
- sia sotto il profilo “economico”, in relazione ai crediti retributivi e contributivi, oltre ai premi assicurativi, che gli stessi lavoratori abbiano maturato nel periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Ciò in quanto ai sensi dell’art.1676 c.c. i lavoratori, «alle dipendenze dell’appaltatore», che hanno prestato la loro attività per la realizzazione di un’opera o la fornitura di un servizio, hanno diritto al credito retributivo maturato in forza della prestazione svolta.
Pertanto, in caso di inadempienza dell’appaltatore, i lavoratori possono rivolgersi direttamente al committente («azione diretta») per ottenere il pagamento delle somme dovute (“debito solidale”), sino a «concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore».
Il committente, a sua volta, potrà poi rivalersi sull’appaltatore (azione di regresso).
Trattamenti retributivi, contributi previdenziali e assicurativi
Questo regime di tutela è rafforzato dall’art. 29, c.2, D. Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi) che mantiene il principio base, ma estende l’obbligazione in solido tra committente e appaltatore anche alle quote di TFR, e:
- ai contributi previdenziali (versamenti dell’INPS, etc.) – art. 29, c.2, D.Lgs. 276/2003;
- ai premi assicurativi (assicurazione obbligatoria INAIL per infortuni sul lavoro) – art. 26, c.4, D.Lgs. 81/2008,
che siano maturati e dovuti per legge in riferimento al solo periodo di esecuzione del contratto di appalto.
L’obbligazione solidale trova applicazione «entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto», a pena di decadenza, ed è esclusa per le sanzioni civili e amministrative, su cui risponde solamente il responsabile dell’inadempimento.
Di conseguenza, il committente – prevedendo tutte le più idonee tutele contrattuali – dovrà avere costante contezza della composizione della forza lavoro applicata sull’appalto, monitorando anche il regolare adempimento degli obblighi retributivi e contributivi da parte dell’appaltatore, chiedendo:
- prova documentale dei pagamenti delle retribuzioni (flussi Uniemens);
- copia del DURC aggiornato, ossia il documento che certifica la “regolarità contributiva” dell’impresa verso gli enti previdenziali.
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