Come puoi tutelare il tuo patrimonio quando erediti? Il beneficio d’inventario è uno strumento essenziale che permette al chiamato all’eredità di poter accettare i beni ereditari senza intaccare il proprio patrimonio personale.
Ma come funziona? Quali sono le responsabilità dell’erede che accetta l’eredità con questa modalità?
Cosa significa “accettazione con beneficio d’inventario”?
L’accettazione con beneficio di inventario è un atto giuridico che permette al chiamato di poter accettare l’eredità, rispondendo dei debiti del defunto solo nel limite del valore di beni ereditari ricevuti.
Quindi, nel caso in cui il valore dei beni del de cuius non sia abbastanza per coprire i relativi debiti, i creditori non potranno andare ad aggredire il patrimonio personale dell’erede.
Il beneficio d’inventario è quindi una dichiarazione formale con cui il chiamato all’eredità manifesta la volontà di accettarla, con l’obiettivo di tenere separato il proprio patrimonio da quello del de cuius (art.490 c.c.).
Secondo quali criteri si attua il beneficio di inventario?
L’accettazione con beneficio di inventario, a differenza dell’accettazione pura e semplice, avviene sempre in forma espressa e si compie in fasi distinte.
Il primo passo consiste nel presentare una specifica dichiarazione formale (art.484 c.c.) di accettazione beneficiata, resa dall’erede davanti ad un notaio o al cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto).
Una volta predisposta, la dichiarazione viene depositata nel Registro delle successioni, presente nello stesso Tribunale del domicilio del defunto, per darne pubblicità e quindi rendere nota ai creditori l’intenzione di accettazione beneficiata.
Successivamente (entro 30 giorni) si procede alla trascrizione del verbale di accettazione presso la Conservatoria dei registri immobiliari di competenza, ossia quella sita ove si è aperta la successione (art.484, c.2, c.c.).
Ai fini della validità della dichiarazione beneficiata, è necessario che contestualmente o dopo la stessa si proceda alla redazione di un inventario dettagliato del patrimonio del defunto, con elenco tutti i beni (mobili e immobili), crediti, debiti.
Di norma l’accettazione con beneficio di inventario è volontaria, mentre in alcuni specifici casi, come ad esempio in presenza di minori o interdetti (art.471 c.c.) o di minori emancipati o inabilitati (art.472 c.c.), diventa una procedura obbligatoria.
Questi soggetti decadono da tale beneficio al compimento della maggiore età o quando viene meno lo stato di inabilitazione o interdizione (art.489 c.c.), qualora non abbiano provveduto alla redazione dell’inventario nei termini previsti.
L’inventario: finalità e funzioni
L’inventario è un atto formale redatto per fotografare la situazione patrimoniale del defunto al momento del decesso e verificare la consistenza dell’asse ereditario, al fine di tutelare:
- l’erede, che in tal modo viene a conoscenza con esattezza della reale entità dell’eredità, incluso l’ammontare dei debiti del de cuius; così da risponderne solo nel limite del valore dei beni ereditari e impedire che il patrimonio dell’erede si confonda con quello del defunto;
- i creditori del defunto e i legatari, in quanto la separazione dei patrimoni consente di preferire la loro soddisfazione rispetto a quella dei creditori personali dell’erede.
Pertanto, con l’istituto dell’inventario si realizza effettivamente la separazione tra i due patrimoni (de cuius ed erede), permettendo di individuare quali siano i beni rientranti nell’eredità destinati a soddisfare appunto i creditori ereditari.
Ai fini della correttezza e trasparenza dell’inventario, si può effettuare una valutazione di stima dei beni mobili (come ad es. gioielli, quadri), così come di beni immobili (se l’intento è la vendita) tramite uno o più periti, nominati dal Notaio o dal cancelliere del Tribunale di competenza.
Entro quali termini fare l’inventario?
I tempi per predisporre l’inventario variano a seconda che il chiamato all’eredità sia – o meno – nel possesso dei beni ereditari (anche solo di alcuni).
Disponibilità dei beni ereditari
Qualora l’erede sia «nel possesso dei beni ereditari» (art.485 c.c.) a qualsiasi titolo (ad es. quando il chiamato decida di abitare nella casa del defunto), è essenziale che provveda alla dichiarazione di accettazione beneficiata, producendo contestualmente l’inventario dell’eredità, entro il termine di 3 mesi dall’apertura della successione.
In caso l’erede abbia iniziato la compilazione dell’inventario, ma non riesca a completarlo entro la scadenza prevista, può richiedere al giudice una proroga, che comunque non deve superare i tre mesi.
Se il chiamato all’eredità non rispetta i suddetti termini, perderà il diritto di effettuare il beneficio d’inventario e verrà qualificato come “erede puro e semplice”, in rispondenza della modalità di accettazione dell’eredità “pura e semplice”.
Indisponibilità dei beni ereditari
Diversamente, qualora l’erede «non sia nel possesso dei beni ereditari» (art.487 c.c.) può effettuare la dichiarazione di accettazione beneficiata entro 10 anni.
Una volta formalizzata la dichiarazione, è opportuno però che il chiamato prepari l’inventario completo, sempre entro i previsti 3 mesi.
Inoltre, nel caso in cui il chiamato decida di predisporre l’inventario prima della dichiarazione di accettazione beneficiata dovrà provvedere a manifestare la sua decisione di accettazione (o nel caso di rinuncia) entro i 40 giorni successivi.
Scaduti i termini attesi, che siano i tre mesi o i 40 giorni, in mancanza della dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, il chiamato ne perde il diritto; qualora intendesse accettare l’eredità, sarà considerato erede puro e semplice e sarà responsabile dei debiti del defunto con tutto il patrimonio, quello ereditario e quello personale.
La responsabilità patrimoniale dell’erede
L’accettazione dell’eredità implica l’acquisizione di una responsabilità patrimoniale dell’erede, rispetto ai debiti del defunto, la quale si manifesta in maniera diversa a seconda della natura stessa dell’accettazione.
Si presenta come “responsabilità illimitata” nell’accettazione “pura e semplice”, nella quale il patrimonio dell’erede si confonde con quello del defunto, assumendo così piena responsabilità per i debiti del de cuius.
Pertanto, per sanare tali debiti, i creditori potranno rivalersi anche sui beni personali dell’erede, qualora quelli del de cuius non siano sufficienti a soddisfarli.
Invece, in applicazione dell’accettazione con beneficio d’inventario, si presenta come “responsabilità limitata” al patrimonio del defunto, a garanzia della protezione del patrimonio personale dell’erede dalle aggressioni dei creditori ereditari.
Ma l’erede che ha accettato l’eredità con beneficio di inventario può perderne il diritto?
Decadenza dal beneficio di inventario
In determinate circostante il diritto al beneficio d’inventario può decadere, con conseguente perdita della responsabilità limitata e quindi della protezione del patrimonio personale, con l’effetto che l’erede sarà tenuto a rispondere dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale.
Principali cause di decadenza
L’erede può perdere il beneficio se si verificano le seguenti cause di decadenza.
La vendita o sottoposizione a pegno o ipoteca da parte dell’erede di uno o più beni ereditari in mancanza dell’autorizzazione del giudice (art.493 c.c.); tale autorizzazione non è necessaria per i beni mobili una volta che siano trascorsi cinque anni dalla dichiarazione beneficiata.
L’«omissione o infedeltà dell’inventario», per cui l’erede agisce in malafede, omettendo di inserire nell’inventario alcuni beni che appartengono all’eredità o denunziando passività inesistenti (art.494 c.c.).
A garanzia della tutela dei creditori ereditari, l’inventario deve contenere informazioni veritiere e l’eventuale omissione dolosa, durante la sua redazione, determina la decadenza dal beneficio.
Il mancato rispetto delle norme procedurali e dei termini previsti dalla legge in relazione alla procedura di accettazione beneficiata e, in particolare, rispetto all’applicazione della liquidazione concorsuale. Ad esempio, decade dal beneficio d’inventario l’erede che:
- in caso di opposizione da parte dei creditori ereditari, non osserva le norme stabilite dall’art. 498, non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall’autorità giudiziaria (cfr. all’art. 500);
- dopo l’invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine fissato dal Tribunale.
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Quale scelta fare: accettare o rinunciare?
In conclusione, prima di decidere se accettare o meno un’eredità è bene valutare attentamente sia i pro che i contro, proprio perché la procedura di successione è molto complessa e articolata.
La messa in atto di un approccio di gestione dell’eredità inefficace e privo delle opportune competenze e conoscenze, necessarie alla corretta definizione della successione, può avere rilevanti conseguenze sulla stessa gestione e sui diritti degli eredi.
Di conseguenza, è fondamentale che ogni chiamato all’eredità abbia idonei strumenti per:
- valutare attentamente quali passi compiere,
- conoscere obblighi e responsabilità,
ai fini della decisione finale di accettazione o rinuncia dell’eredità.
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