L’invenzione è il risultato di un’attività intellettiva: un’idea, un progetto, anche (non) geniale, senz’altro innovativa.
Dove trova però la sua ragione d’essere e in che modo è possibile tutelarla?
Nel linguaggio comune si tende a collocare la tutela di tutto ciò che è creativo e innovativo sotto il termine di Proprietà Intellettuale (PI), a partire dalle opere dell’ingegno e le invenzioni industriali sino ai marchi, il design e il know-how, quindi di tutti gli asset intangibili di un’impresa.
Tuttavia, vi è una precisazione formale e sostanziale che distingue la proprietà industriale da quella intellettuale.
Dalla Proprietà Intellettuale alla Proprietà Industriale
Sotto l’ombrello della PI dobbiamo distinguere ciò che viene ricompreso nella Proprietà industriale, in senso stretto, dal Diritto d’autore e la protezione del know-how.
Proprietà Industriale
La normativa di riferimento è il Codice della Proprietà Industriale (PI) (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 ) che disciplina e tutela i diritti di Proprietà Industriale suddivisi tra:
- “titolati”, acquisiti mediante uno specifico procedimento di registrazione (come marchi e disegni) o di brevettazione (come le invenzioni e i modelli di utilità);
- “non titolati”, tutelati dalla legge anche senza la necessità di procedere al relativo deposito o registrazione (come i nomi a dominio, i marchi di fatto, il know-how, i segreti commerciali, le indicazioni geografiche).
Diritto d’autore
La tutela nasce nel momento stesso in cui l’autore crea l’opera, senza la necessità di alcun deposito o registrazione, come disciplinato dalla normativa di riferimento, Legge 22 aprile 1941, n. 633.
Il diritto d’autore protegge non l’idea in sé ma la forma nella quale la stessa è espressa e, realizzandola, l’autore acquisisce automaticamente i diritti (morali e patrimoniali) sull’opera a titolo originario.
Oggetto della tutela sono le opere dell’ingegno (come software, disegni, opere letterarie e artistiche) che devono essere originali e dotate del requisito della creatività.
Dall’idea al brevetto passando per l’invenzione
Non basta avere un’idea, è necessario concretizzarla in un’opera creativa o inventiva.
L’obiettivo di ciascuna impresa è acquisire un buon posizionamento sul mercato per i relativi prodotti/servizi, allo scopo di mantenere un vantaggio competitivo rispetto alle altre imprese: un ruolo essenziale è rappresentato dal connubio tra invenzione e innovazione.
Infatti, l’innovazione è il processo con cui viene di fatto progettata l’invenzione, allo scopo di realizzare un nuovo prodotto o procedimento, con la specifica finalità di una sua commercializzazione; allo stesso tempo l’invenzione è la condizione necessaria per promuovere l’innovazione e la competitività delle imprese.
Il brevetto, quindi, è un titolo giuridico che tutela una soluzione tecnica innovativa.
In base all’oggetto e alla funzionalità dell’invenzione da tutelare, si distinguono il brevetto per:
- invenzione industriale
- modello di utilità.
Differenza tra brevetto per invenzione industriale e modello di utilità
Il brevetto si propone di proteggere un invenzione come soluzione innovativa ad un problema tecnico, che sia di:
- prodotto, che consente di creare un nuovo prodotto o migliorarne uno già esistente allo scopo di soddisfare le richieste dei clienti, in termini anche tecnologici;
- procedimento, che consente il miglioramento di un processo produttivo o la creazione di uno nuovo, attraverso un’implementazione tecnologica e una riduzione dei costi.
Tale idea innovativa può essere brevettata solamente se presenta i necessari requisiti di brevettabilità, quali la novità, l’originalità, l’attività inventiva (o altezza inventiva) e l’applicazione industriale.
In questo caso si parla di brevetto per invenzione industriale, su cui il titolare sarà tenuto a pagare le tasse annuali (cosiddette “annualità”) per mantenerlo in vita per la durata di 20 anni, a partire dalla data di deposito della domanda (non rinnovabile).
Se invece l’idea inventiva è applicabile a oggetti già esistenti e noti, riletti nei termini della loro funzionalità tecnica (ossia la forma e la struttura del prodotto), allo scopo di perfezionarne l’uso e di «conferire particolare efficacia o comodità di applicazione» (art.82, c.p.i.), si parla di modelli di utilità.
Il modello di utilità però ha un livello tecnico ed inventivo minore rispetto alle invenzioni industriali e una durata di soli 10 anni. Dopo i primi cinque anni il titolare dovrà pagare i diritti di mantenimento in vita del brevetto a copertura dei successivi cinque anni.
La concessione del titolo brevettuale consente al titolare di ottenere un diritto di esclusiva di utilizzazione economica dell’invenzione nei Paesi designati nella domanda di deposito.
La tutela dell’invenzione: know-how e brevetto
Come si legge nella normativa, il know-how include anche i segreti commerciali, ossia l’insieme delle «informazioni aziendali, esperienze tecnico-industriali e commerciali » (art.98, c.p.i.) non protette dal sistema brevettuale.
Know-how e segreti commerciali sono asset aziendali che, come gli altri diritti di PI, hanno il diritto di essere tutelati, in quanto partecipano anch’essi alla valorizzazione del patrimonio aziendale. In questo senso si potrebbe dire che è anche un dovere dell’Impresa tutelarli.
Requisiti di tutela del know-how
La tutela delle informazioni aziendali è garantita solo in rispondenza dei seguenti requisiti (art.98, c.p.i):
- la segretezza, ossia non siano di facile accessibilità agli esperti del settore;
- il valore economico;
- un legittimo controllo per mantenerle segrete.
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