Carrà Gaini

Chiusura del locale su decreto del questore

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Sospensione della licenza: cause e rimedi – ricorsi e risarcimento danni

I pubblici esercizi, disciplinati (ancora) dal Regio Decreto n. 773/31, c.d. T.U.L.P.S., e successive modificazioni, sono soggetti alla potestà degli organi amministrativi territoriali, quali, per la provincia, il prefetto ed il questore.

Può accadere che, a seguito del compimento di reati all’interno o anche solo nelle vicinanze di bar, discoteche, ristoranti, etc, il questore decreti la chiusura dell’esercizio, o meglio, la sospensione della licenza sino a 15 giorni (ed oltre se la gravità lo giustifica), ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S.

E ciò anche a prescindere dalla colpa dell’esercente, qualora nel locale siano “avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata.

images (1)Di conseguenza, l’esercizio commerciale subisce danni per i mancati incassi e danni all’immagine, pur se ha adottato tutte le misure opportune a scongiurare il verificarsi di reati, in primis non somministrando alcolici agli avventori ubriachi e utilizzando agenzie di sicurezza (buttafuori).

Ma non è sempre possibile individuare un pregiudicato, che, tra l’altro, entra in un locale pubblico. Ciò nonostante, le conseguenze dannose le subisce il proprietario incolpevole del bar, ristorante, che di fatto patisce il bilanciamento sfavorevole del suo diritto di libera iniziativa economica ex art. 41 Cost., con il più ampio principio costituzionale della tutela dell’ordine pubblico, anche in via anticipatoria.

E’ infatti discrezionale il potere della P.A. nell’adottare la misura cautelare della sospensione della licenza, che può essere decretata anche ove il rischio sia solo potenziale, qualora sussistano i motivi indicati dalla norma sopra richiamata.

I rimedi

Il decreto del questore può essere impugnato:

– con ricorso gerarchico, al prefetto in 30 giorni;

– con ricorso giurisdizionale, al t.a.r. in 60 giorni.

Qualora ricorrano “gravi motivi“, è possibile chiedere la sospensiva dell’esecutività del decreto.

In caso di annullamento e/o riforma del decreto, l’esercente potrà chiedere il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima chiusura del locale.

 

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