Gli amministratori della società sono responsabili verso i soci e i creditori, ma in caso di “mala gestio” cosa accade?
Tema decisamente complesso e articolato che spesso rimanda all’interpretazione giurisprudenziale per offrire una risposta adeguata al caso concreto.
L’intento del nostro contributo di oggi è offrire degli input che possano essere di chiarimento alle vostre domande, partendo dai doveri degli amministratori, per quindi spiegare in cosa consista una condotta di mala gestio.
Doveri degli amministratori
Gli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, sono tenuti a operare secondo diligenza (art. 1176 c.c.) e quindi a rispettare gli obblighi imposti dalla legge, dallo statuto e dal proprio specifico mandato.
Gli amministratori rispondono dei danni derivanti alla società a causa di loro azioni o omissioni.
Ma quali sono i doveri degli amministratori?
Doveri “a contenuto generale”
In cui rientrano:
- i doveri di diligenza e lealtà rispetto ad una azione sociale che non entri in conflitto con gli interessi della società;
- il divieto di non concorrenza, per cui gli amministratori non possono diventare soci in società concorrenti ed esercitare per proprio conto un’attività concorrente (art. 2390 c.c.).
Doveri “a contenuto specifico”
Tra cui i doveri tesi a mantenere un adeguato assetto societario e a tutelare il patrimonio sociale, ad esempio:
- la convocazione dell’assemblea da parte degli amministratori, nel momento in cui risulta una diminuzione del capitale al di sotto del minimo legale per perdite;
- la redazione del bilancio, la cui valutazione «deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività» (art.2423-bis).
All’amministratore, dunque, può esser contestata una responsabilità in caso di inadempimento dei suoi doveri o per violazione di norme di legge o statuarie.
Cosa si intende per mala gestio?
Consiste in una cattiva gestione amministrativa della società da parte degli amministratori, che si riflette negativamente sul patrimonio sociale o comunque sulla società, danneggiandola, e dunque danneggiando i soci oppure i creditori sociali.
Sono di conseguenza molteplici le ipotesi in cui l’amministratore possa essere ritenuto responsabile per mala gestio.
Ciò potrebbe accadere, ad esempio, qualora l’amministratore, nonostante:
- il palese stato di insolvenza dell’impresa e
- il relativo azzeramento del capitale sociale (art. 2482-ter c.c.),
non metta in atto i necessari adempimenti previsti per legge a protezione della società e del patrimonio sociale.
Viene qualificata come mala gestio anche la condotta in cui gli amministratori decidano di ricorrere al credito – tramite un finanziamento – in un contesto, comunque, di grave perdita e indebitamento, al fine di tentare di rallentare il dissesto societario e far riprendere l’impresa.
Ipotesi giurisprudenziali di responsabilità per mala gestio
La giurisprudenza ha individuato alcune casistiche di responsabilità degli amministratori nei seguenti casi:
diminuzione del capitale sociale al di sotto dei minimi di legge |
essere a conoscenza della situazione sfavorevole e del possibile stato d’insolvenza, applicando la opportuna diligenza, richiesta di fatto dalla natura stessa dell’incarico e del tipo di attività esercitata. |
aver omesso di convocare l’assemblea e, qualora la stessa sia stata comunque convocata, non siano stati presi gli opportuni provvedimenti necessari al risanamento del capitale sociale. |
proseguimento dell’attività con azioni a discapito dell’integrità e del valore del patrimonio sociale (art.2486 c.c.), nonostante la mancata esecuzione dei necessari adempimenti e la consapevolezza delle perdite di capitale. |
aver proseguito l’attività senza alcun adempimento conservativo, con perdite nel patrimonio sociale, cagionando così dei danni alla società e ai creditori. |
concorrenza sleale, con conseguente indiretto danneggiamento della società amministrata. |
Mala gestio e responsabilità degli amministratori
La responsabilità degli amministratori (di s.r.l. e per estensione delle altre società) è disciplinata dall’art.2392 c.c., il quale dispone che gli amministratori:
«sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei relativi doveri (…)».
La disposizione in esame prevede quindi un’azione sociale di responsabilità degli amministratori, la cui base giuridica è la tipica responsabilità per colpa o dolo in termini contrattuali, visto che il rapporto tra amministratore e società è di fatto fondato su un contratto.
L’onere della prova incombe sul soggetto danneggiato.
Infatti, affinché sussista una responsabilità occorre che vi sia di fatto un danno, e quindi un nesso di causalità diretto e immediato tra il danno e la condotta inadempiente.
La sussistenza del nesso causale rappresenta l’elemento essenziale per la valutazione dell’eventuale responsabilità risarcitoria.
Sull’amministratore graverà pertanto l’obbligo di dimostrare che la condotta illecita e il relativo danno non siano a lui imputabili o che comunque non esista il nesso di causalità, offrendo prova dell’osservanza dei propri doveri e dell’adempimento degli obblighi a lui imposti, con riferimento agli addebiti contestati.
Il danno contestato all’amministratore inoltre dovrà essere dimostrato anche nel suo ammontare.
Responsabilità e danno risarcibile
Una volta determinata la responsabilità dell’amministratore è necessario dimostrare e quantificare il danno risarcibile, generato dalla condotta illegittima.
Il danno è l’elemento costitutivo della mala gestio e causa dell’obbligo al risarcimento.
In alcuni casi il danno è conseguenza di un singolo atto o omissione e dunque spesso può essere agevolmente individuato e quantificato (pari ad una perdita secca cagionata, ad esempio).
Condotte illecite per mala gestio
Di fatto si possono riconoscere diverse condotte che si traducono in un danno immediato, tra cui:
- una condotta “distrattiva”, che reca un danno alla società in termini di impoverimento patrimoniale;
- il mancato pagamento degli oneri fiscali e contributivi, ove il danno è pari al valore delle sanzioni e interessi (oltre eventuali conseguenze riflesse).
Altri casi, invece, come nelle condotte che determinano l’aggravarsi del dissesto societario, sono di più complessa individuazione e quantificazione, tanto che la giurisprudenza ancora discute sui criteri di valutazione di tale tipologia di danno (tra cui il criterio dei c.d. netti patrimoniali).
È possibile che l’amministratore risulti responsabile in concorso con altri organi sociali, tra cui ad esempio il collegio sindacale, eventualmente ognuno per la sua quota di responsabilità, in ragione del coinvolgimento specifico nella condotta in contestazione.
Rimane il dibattito se si possa parlare di “corresponsabilità” della mala gestio, includendo nella violazione anche i soci che possono aver partecipato al processo decisionale.
Ad ogni modo, qualunque sia la natura dell’addebito nella gestione della società, è sempre e comunque necessario dimostrare in giudizio che, proprio a causa di una certa violazione, la società o il creditore ha subito uno specifico danno.
Chi può contestare la responsabilità di mala gestio?
Sono certamente legittimati i soci ed i creditori sociali, come previsto dal codice civile, e in caso di fallimento della società l’azione potrà essere iniziata o proseguita dal curatore.
Termina qui il nostro primo approfondimento sulla responsabilità degli amministratori di società, ma per saperne di più rimandiamo anche al nostro prossimo contributo in materia.
Nel frattempo, non esitate a contattarci, noi siamo a vostra disposizione per colmare i vostri dubbi e fornirvi una consulenza legale approfondita in materia di impresa e di contrattualistica.