La costruzione di un’attività per la gestione e commercializzazione del proprio business online ha necessità di essere regolamentata in tutti i suoi aspetti tramite un contratto e-commerce.
Cosa è opportuno sapere per aprire una propria attività di e-commerce? Per tutelare il proprio business online è necessario contrattualizzare ogni suo aspetto?
L’attuale momento storico nel contesto imprenditoriale ha favorito certamente, anche per la necessità di rimanere sul mercato, una profonda transizione digitale in molti settori produttivi e di servizi.
Infatti, si sta assistendo ad un cambio di direzione della:
- strategia di vendita delle aziende;
- cultura di acquisto del consumatore, che oramai compra tutto online.
Si è avuto quindi un incremento di aziende che, per far riprendere o rinnovare il proprio business, hanno deciso di creare un e-commerce (commercio elettronico) o affidarsi a terzi per vendere i propri prodotti online.
Ma per creare un e-commerce, gestirlo in tutti i suoi aspetti tecnici, di marketing e di effettiva vendita, diventa indispensabile affidarsi a dei professionisti, ognuno per la sua competenza.
Ciascuno di questi rapporti professionali però deve essere necessariamente regolamentato per tutelare tutti gli attori che entrano a far parte del progetto di e-commerce e di coloro che – i consumatori – poi ne usufruiscono acquistando i relativi prodotti/servizi.
Ma cos’è di fatto un e-commerce? Quali sono gli aspetti da contrattualizzare in sede di progettazione, realizzazione, gestione, produzione e commercializzazione?
Progetto sito e-commerce: quali aspetti tutelare?
Un e-commerce rappresenta l’insieme di attività di vendita e di acquisto che avviene tramite reti telematiche e informatiche.
a) Fase di progettazione, realizzazione e gestione
La fase di progettazione, realizzazione e gestione dell’e-commerce, vede l’azione di due attori: la web agency e l’imprenditore stesso che decide di aprirlo.
Per una reciproca tutela è bene sottoscrivere un contratto che contenga:
- l’oggetto del progetto;
- i tempi di realizzazione, quindi la data di messa online del sito e-commerce;
- la piattaforma CSM su cui il sito sarà ospitato (es. WordPress);
- i costi concordati per la realizzazione del progetto;
- i costi per l’eventuale successiva gestione informatica del sito e-commerce, con tutto ciò che questo comporta, anche in termini di trattamento dei dati dei clienti dell’imprenditore;
- i termini di pagamento.
b) Fase di produzione e commercializzazione
In base al modello di vendita scelto, l’imprenditore può:
- affidarsi ad un’azienda per produrre e consegnare i prodotti/servizi offerti sul proprio e-commerce al consumatore finale;
- decidere di vendere direttamente tramite un “marketplace”, ossia una sorta di centro commerciale virtuale in cui sono presenti di fatto più aziende.
Per cui, a seconda dei casi, si renderanno necessari differenti tipologie di contratti che vanno a tutelare il venditore, il consumatore e l’intermediario.
Nello specifico nella fase di commercializzazione e quindi di vendita dei prodotti/servizi tramite sito e-commerce, in che modo si tutelano il venditore e l’acquirente (il consumatore)?
Tramite un contratto in cui sono contenute anche le specifiche condizioni generali di vendita.
Il contratto e-commerce
Il contratto e-commerce è un contratto “per adesione”, sottoscritto in maniera telematica tra due attori, venditore e acquirente, che di fatto non prevede una negoziazione tra le parti ma è lo stesso venditore che pone le condizioni di vendita sul prodotto/servizio in maniera unilaterale.
Esso si perfeziona nel momento in cui l’acquirente effettua un “click” sul tasto virtuale “Acquista ora”, dopo però aver letto, compreso e accettato le Condizioni di Vendita: si presuppone quindi un doppio click da parte dell’acquirente per perfezionare l’accordo di vendita.
La finalizzazione del contratto avviene con il relativo pagamento da parte dell’acquirente.
In base all’iter di conclusione del contratto, alla modalità di vendita e al prodotto/servizio venduto, si può individuare un:
▪ e-commerce diretto (o online)
Quando l’iter di vendita avviene completamente online, a partire dall’ordine, sino al pagamento e al download del prodotto, in base ad esempio alla scelta di acquisto di un software o di un ebook;
▪ e-commerce indiretto (o offline)
Quando l’iter di vendita avviene in parte online (ordine e comunicazioni venditore/acquirente) e in parte con il metodo tradizionale (con applicazione della disciplina contrattuale su spedizione e consegna).
Ma quanto può essere giuridicamente forte un contratto perfezionato esclusivamente online?
Cosa devono contenere le Condizioni generali di vendita per rendere valido ed efficace un contratto e-commerce?
Condizioni generali di vendita del contratto e-commerce
La disciplina normativa applicabile ad un contratto e-commerce dipende dal destinatario finale del contratto, consumatore (B2C), azienda/professionista (B2B), nonché dagli aspetti tecnici e di transazione monetaria elettronica.
Per cui si applica la Direttiva sul commercio elettronico, recepita dal nostro D.Lgs. n. 70/2003, la disciplina generale sui contratti (in particolare art. 1326 c.c. e art.1335 c.c.) e il Codice del Consumo.
Le Condizioni generali di vendita nel commercio elettronico regolano il rapporto tra venditore e acquirente e includono:
- informazioni generali, che devono essere rese obbligatoriamente conoscibili aggiornate, chiare, trasparenti e facilmente accessibili al consumatore;
- la Privacy Policy, nel rispetto del GDPR.
E altre informazioni circa:
- la procedura tecnica da seguire per concludere il contratto, ossia come si effettua l’ordine, le modalità di pagamento, tempi e modalità di consegna, etc.;
- il contatto, responsabilità e doveri del venditore;
- i diritti dell’acquirente;
- il diritto di recesso (modalità e tempistiche);
- la garanzia obbligatoria di due anni da applicarsi in caso di difetti di conformità del prodotto acquistato;
- le clausole vessatorie a tutela dei consumatori, ossia quelle clausole al contratto che possano di fatto manipolare l’equilibrio tra diritti/obblighi del contratto a discapito del consumatore.
Esistono dunque una serie di specifiche regole da rispettare per l’imprenditore che intenda avviare un’attività di e-commerce, che si aggiungono a quelle riguardanti il diritto d’autore, la tutela dei domini, del marchio e della concorrenza.
Da quanto detto, è indubbio che tutto ciò che ruota attorno al commercio elettronico non possa essere affrontato tramite un contratto standard, ma ogni impresa avrà bisogno di una contrattualistica personalizzata in funzione della propria tipologia e strategia di business.
Noi come Avvocati d’impresa siamo a vostra disposizione per fornirvi una consulenza legale approfondita in materia di impresa e di contrattualistica.
Non esitare a contattarci per saperne di più.