Il Nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza è stato approvato.
Tuttavia l’attuale Legge Fallimentare – il cui impianto risale al 1942 – verrà definitivamente pensionata solo decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, allorquando il Nuovo Codice entrerà in vigore, portando con sé una riforma, già definita epocale: basti pensare che:
- sparisce la parola fallimento, (e con essa l’immagine e forse anche l’onta?) a favore di un più esteso concetto di crisi,
- viene introdotto un sistema di prevenzione che inciderà notevolmente sulle attenzioni che l’Impresa dovrà porre al proprio andamento
Nel nostro precedente articolo di sintesi, abbiamo proposto una visione de plano delle principali novità introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Ci concentreremo ora su quanto l’imprenditore sarà da subito tenuto ad istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato e funzionale alla rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale [efn_note]art. 374.1 [/efn_note]. E ciò anche tramite la maggiore responsabilizzazione degli organi societari, come di seguito riassunto.
Infatti, sono di imminente efficacia le modifiche in materia di società [efn_note]Codice Civile – Libro V – artt. 2467, 2476, 2477, 2484, 2086, 2288, 2308 e 2497[/efn_note]: gli imprenditori, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (9 febbraio 2019), dovranno adeguare la propria governance d’impresa a quanto introdotto dalla riforma.
Di seguito i richiami sostanziali.
Le modifiche civilistiche – societarie
L’immediato impatto del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, sul Codice Civile può essere riassunto secondo questi macro temi (non mancheranno sviluppi più analitici e dettagliati).
Sulle società di capitali.
La riforma include tra le cause di scioglimento [efn_note]art. 2484 codice civile[/efn_note] l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
È soppressa la disposizione [efn_note]art. 2467, primo comma[/efn_note] nella quale si prevede(va) il rimborso del finanziamento soci avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento.
Al verificarsi di una causa di scioglimento della società, gli amministratori conservano il potere di gestione, sino al momento della consegna ai liquidatori dei libri sociali e dei rendiconti. In tale frangente, gli amministratori hanno il dovere di conservare l’integrità del patrimonio sociale e sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione di detta disposizione.
Il Nuovo Codice fornisce i criteri di quantificazione del danno risarcibile (aggiungendo un comma all’attuale art. 2486 codice civile), pari alla differenza tra il patrimonio netto al momento dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e il patrimonio netto al momento in cui si è verificata una delle cause di scioglimento [efn_note]art. 2484 c.c[/efn_note]. Dalla differenza così calcolata saranno detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, a seguito del verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Qualora le scritture contabili manchino ovvero i netti patrimoniali non possano essere determinati in ragione dell’irregolarità delle scritture medesime o per altre motivi, il danno verrà liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella liquidazione giudiziale.
Nello specifico sulle Srl
Si rilevano interventi mirati alle società a responsabilità limitata.
L’amministratore sarà direttamente responsabile verso i creditori, che, qualora il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti [efn_note]art. 2476 c.c.[/efn_note] potranno procedere con l’azione di responsabilità oggi a loro preclusa.
La Legge, al fine di migliorare il sistema di prevenzione, estende alle Srl l’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore [efn_note]art. 2477 c.c.[/efn_note], nel caso in cui, per due esercizi successivi, dovessero essere superate le seguenti soglie:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale > €. 2.000.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni > €. 2.000.000;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio > 10 unità.
Per converso, nessuno dei predetti limiti deve essere superato per due esercizi consecutivi, per far venire meno l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore.
E’ conferito al conservatore del registro delle imprese il potere di segnalare al tribunale che l’assemblea non vi ha provveduto nel termine di trenta giorni [efn_note]sesto comma dell’art. 1477 c.c.[/efn_note].
Viene estesa anche alle SRL la disciplina di cui all’art. 2409 c.c. (“Denunzia al Tribunale”), già previsto per le SPA, e finalizzata ad un celere accertamento di gravi irregolarità compiute dagli amministratori.
Infine, si fa carico alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative, già costituite alla data di entrata in vigore dell’articolo in esame, di adeguare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni dei novellati commi terzo e quarto dell’art. 2477 c.c. entro 180 giorni dalla predetta data.
Sul piano generale
Sono inoltre modificati gli articoli 2288, 2308 e 2497 c.c. al fine di adeguarne la formulazione, dal punto di vista lessicale, al complessivo disegno di riforma delle procedure di crisi e di insolvenza, caratterizzato – come accennato in esordio – dall’abbandono delle tradizionali espressioni “fallito” e “fallimento”. Pertanto:
- all’art. 2288, primo comma, è escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell’insolvenza (anziché “il socio che sia dichiarato fallito“);
- all’art. 2308, primo comma, tra le cause di scioglimento della società è posta “l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale“, in luogo della precedente locuzione: “dichiarazione di fallimento“;
- all’art. 2497, quarto comma, si fa richiamo al “caso di liquidazione giudiziale” anziché al “caso di fallimento“.
Destinatari del Nuovo Codice saranno tutti gli imprenditori, ma anche la persona fisica o giuridica, individuali o collettivi, commerciale, agricolo o artigiano.
Impatto del Nuovo Codice in ambito 231
La sintesi sopra proposta stimola un rimando ai modelli organizzativi di cui alla L 231/01.Come osserva autorevole dottrina,
“gli interventi in materia di responsabilità dell’ente dal punto di vista del diritto sostanziale appaiono non di particolare momento, ma tutti estremamente opportuni nel conferire maggiori certezze al funzionamento del d.lgs. n. 231/2001 nel contesto di insolvenza dell’impresa societaria”.
(vd “Osservazioni penalistiche a prima lettura sul codice della crisi e dell’insolvenza“, di Pietro Chiaraviglio).
Benché i due impianti normativi (Nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza e 231) non si richiamino esplicitamente, sembrano comunque convergere in un’unica ratio: la prevenzione.
E questa non è da intendersi quale cura preventiva, ma come vero e proprio modello culturale di gestione ottimale, capace di innestare modelli di organizzazione, che possano evitare l’insorgere di una crisi (prima ancora di prevenirla); segnalando le prime avvisaglie in modo da coglierne per tempo le soluzioni più adeguate.
La vicinanza con il modello 231 si evince nella nuova fase preventiva di allerta, finalizzata all’emersione precoce della crisi d’impresa e ad una sua risoluzione assistita mediante l’adozione di misure (ri)organizzative dell’attività imprenditoriale.
E come nella 231, anche per la risoluzione della crisi il Nuovo Codice individua soggetti qualificati che, ciascuno nell’ambito delle rispettive funzioni, avranno il compito di:
- controllare che l’organo amministrativo monitori costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, il suo equilibrio economico – finanziario ed il prevedibile andamento della gestione.
- segnalare immediatamente all’amministratore l’eventuale esistenza di fondati indizi della crisi.
Una maggior sensibilizzazione alla prevenzione imposta dalla riforma potrà dunque essere supportata, o addirittura confluire, in un modello organizzativo, rafforzato così anche nella sua attenzione funzionale e meno punitiva.
Muovendosi in questa direzione, il Nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, prevede l’applicazione di misure premiali per gli imprenditori che procedono all’auto-segnalazione tempestiva delle circostanze di crisi che caratterizzano la loro impresa, e in questo il Modello Organizzativo ex 231 può essere di supporto.